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Possibilità di licenziamento del personale federale. Le attuali basi giuridiche soddisfano i requisiti di uno Stato efficiente?

(26.3969)InterpellanzaLa dichiarazione sull’intervento è disponibile
Svizzera19 giu 2026
Profilo
Tipo
Interpellanza
Stato
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Parlamento
Svizzera
Numero
26.3969
Inizio
19 giu 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20263969
Contributi(22)
Cronologia(2)
  • La dichiarazione sull’intervento è disponibile
  • Depositato
Testi(4)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Possibilità di licenziamento del personale federale. Le attuali basi giuridiche soddisfano i requisiti di uno Stato efficiente?
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    1. Il numero delle disdette pronunciate dai datori di lavoro varia di anno in anno. Negli ultimi 10 anni sono state fra le 59 e le 117 all’anno. Non sono disponibili informazioni dettagliate sui motivi specifici.

     

    2. e 3. Su questi aspetti non si dispone di dati a livello nazionale.

     

    4. La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS 172.220.1) prevede che il datore di lavoro possa disdire il rapporto di lavoro per motivi oggettivi. Secondo la giurisprudenza, la disdetta per prestazioni insufficienti o comportamento inadeguato è di norma ammissibile se alla persona interessata sono state previamente segnalate le mancanze riscontrate e le è stata data la possibilità di porvi rimedio. In termini concreti, il datore di lavoro deve indicare le mancanze, illustrare i miglioramenti necessari e concedere alla persona interessata un termine adeguato entro il quale migliorare le prestazioni o il comportamento. Prima di procedere alla disdetta, la giurisprudenza richiede in genere l’invio di un avvertimento scritto in cui si accordi alla persona un’ultima possibilità di miglioramento. Inoltre, occorre documentare le mancanze riscontrate, le misure adottate e gli ulteriori fatti.

     

    5. Il Consiglio federale non dispone di indicazioni sistematiche che lascino supporre che, in caso di mancanze nelle prestazioni o nel comportamento, si rinunci ad adottare le necessarie misure in materia di diritto del personale.

     

    6. In qualità di datore di lavoro che sottostà al diritto pubblico, la Confederazione, a differenza del settore privato, è tenuta a soddisfare requisiti particolari che derivano dai principi dello Stato di diritto, della parità di trattamento e della trasparenza sanciti nella Costituzione. Di conseguenza, in alcuni casi si applicano requisiti più rigorosi per quanto riguarda la motivazione e la documentazione delle disdette. Se il rapporto di lavoro non viene risolto di comune intesa, a differenza di quanto avviene nel settore privato, il datore di lavoro deve inoltre pronunciare la disdetta sotto forma di decisione, dopo aver concesso al collaboratore interessato un termine adeguato per esercitare il diritto di essere sentito. Rispetto alle disposizioni applicate nelle amministrazioni cantonali, il Consiglio federale non rileva tuttavia differenze significative per quanto riguarda la procedura di disdetta.

     

    7. Il Consiglio federale ritiene che le norme vigenti garantiscano un giusto equilibrio tra gli interessi del datore di lavoro e la tutela dei collaboratori. I risultati dell’inchiesta 2025 concernente il personale dell’Amministrazione federale confermano l’elevato grado di motivazione dei collaboratori e la grande attrattiva del datore di lavoro. Inoltre, nell’ambito della sua indagine annuale sulla competitività delle nazioni, l’International Institute for Management Development di Losanna dà all’Amministrazione svizzera un’ottima valutazione in termini di efficienza. Come già in quella precedente, nell’edizione 2026 si classifica al primo posto per questa categoria, fra tutte le nazioni considerate dallo studio.

     

    8. Il Consiglio federale non dispone di elementi che indichino che il livello di concorrenza sia una causa determinante della disdetta da parte di collaboratori efficienti. Negli ultimi anni la fluttuazione netta nell’Amministrazione federale (cambiamenti di posto di lavoro volontari verso altri datori di lavoro) si attesta in media al 3 per cento. I motivi per cui i collaboratori si dimettono sono molteplici e comprendono, tra l’altro, le opportunità di crescita professionale, i cambiamenti nella situazione personale o offerte esterne più allettanti.

     

    9. Il Consiglio federale ritiene che le disposizioni di legge vigenti siano adeguate e mirate. Non reputa pertanto necessario legiferare in materia.

     

    10. Se si riscontrano mancanze nelle prestazioni o nel comportamento, possono essere concordate misure di sviluppo e, laddove opportuno, obiettivi (art. 32 cpv. 1 OPers). Se tali carenze persistono, il rapporto di lavoro può essere disdetto oppure al dipendente può essere attribuito un posto di lavoro meno impegnativo con uno stipendio inferiore (art. 32, cpv. 3 e 4 OPers).

     

    11. Tra i processi adottati dall’Amministrazione federale per affrontare i problemi relativi alle prestazioni e al comportamento figurano, in particolare, il dialogo regolare, i feedback tempestivi sulle prestazioni e sul comportamento, la documentazione degli sviluppi significativi e, se opportuno, la definizione di obiettivi di sviluppo. Dal 1° gennaio 2026 i superiori hanno a disposizione un nuovo sistema informatico che consente una migliore documentazione dei feedback.

  • Testo depositatoTEXT

    La Confederazione deve potersi avvalere di personale qualificato ed efficiente. Al contempo è in concorrenza con il settore privato e deve garantire ai contribuenti un’efficiente esecuzione dei propri compiti.

    L’attuale legge sul personale federale prevede in linea di principio la possibilità di risoluzione del rapporto di lavoro, in particolare in caso di mancanze nelle prestazioni o nel comportamento (art. 10 LPers). Nella prassi si riscontrano sempre più spesso casi in cui le disdette, in particolare per mancanze nelle prestazioni, risultino di fatto di difficile applicazione. Tra i motivi citati vi sono gli elevati requisiti formali, le lunghe procedure, le incertezze giuridiche nonché l’avversione al rischio manifestata dai superiori.

    Ciò comporta l’esistenza di posti che rimangono occupati in modo non ottimale per lunghi periodi, il che pregiudica l’efficienza e le prestazioni dell’Amministrazione federale.

  • MotivazioneTEXT

    Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

    1. Negli ultimi dieci anni, quante sono state le disdette pronunciate da parte del datore di lavoro (suddivise per anno), in particolare in seguito a:
      – mancanze nelle prestazioni;
      – mancanze nel comportamento;
      – motivi organizzativi?
    2. Quante di queste disdette sono state impugnate? In quanti casi è stata annullata la disdetta, è stata concessa un’indennità o è stato raggiunto un accordo?
    3. Quanto durano in media i relativi procedimenti (interni e dinnanzi a un tribunale) e a quanto stima il Consiglio federale l’onere amministrativo e finanziario per ciascun caso?
    4. Secondo il Consiglio federale, in quale misura l’attuale legge sul personale federale ostacola concretamente l’attuazione delle disdette per mancanze nelle prestazioni o nel comportamento?
    5. Il Consiglio federale è a conoscenza di casi in cui i superiori rinunciano a pronunciare una disdetta per timore delle conseguenze giuridiche o dell’onere amministrativo? In caso affermativo, quanto è diffuso il fenomeno?
    6. Il Consiglio federale come valuta le disposizioni della Confederazione in materia di disdetta rispetto a quelle applicate nell’economia privata e nelle amministrazioni cantonali?
    7. Quali ripercussioni hanno le attuali disposizioni sulle prestazioni, sullo sviluppo del personale e sull’attrattiva della Confederazione in qualità di datore di lavoro?
    8. Si osservano casi in cui collaboratori efficienti si licenziano a causa della mancanza di concorrenza presso la Confederazione?
    9. Il Consiglio federale ritiene necessario intervenire a livello di legge o di ordinanza?
    10. Oggi vengono utilizzati strumenti alternativi come i trasferimenti o la gestione delle prestazioni? In caso affermativo, quanto sono efficaci?
    11. L’Amministrazione federale ha sviluppato buone pratiche per la gestione di simili casi?

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0