Obbligo di motivazione nell'emanazione del diritto di necessità
(23.439)- Tipo
- Iniziativa parlamentare
- Stato
- Nella Commissione del Consiglio nazionale
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 23.439
- Inizio
- 15 giu 2023
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20230439
- CHE15 giu 2026
- Esito: 38 Sì · 0 No · 0 Ast. · 7 Assenteja
- Esito: 40 Sì · 0 No · 0 Ast. · 5 Assenteja
- Heidi Z'graggenAlleanza del Centro
- Andrea CaroniPLR.I Liberali Radicali
- Mathias ZopfiI Verdi
- Marco ChiesaUnione democratica di centro
- Lisa MazzoneI Verdi
- Decisione secondo il disegno (progetto)Consiglio degli Stati
- Nella Commissione del Consiglio nazionale
- Pianificato nel Consiglio degli Stati
- Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati
- Nella Commissione del Consiglio degli Stati
- Titolo dell'oggettoObbligo di motivazione nell'emanazione del diritto di necessità
- Testo depositato
Una nuova disposizione di rango legislativo dovrebbe obbligare il Consiglio federale, nell’emanazione del diritto di necessità, a motivare sistematicamente e concretamente in che misura il ricorso a tale diritto sia consentito dal punto di vista giuridico.
- Motivazione
Nel recente passato il Consiglio federale ha invocato sempre più spesso le proprie competenze in materia di diritto di necessità. Anche dopo la riforma attuata con le iniziative parlamentari 20.437/20.438, l’Esecutivo conserva un ampio potere nell’emanazione del diritto di necessità. In particolare, continua a decidere autonomamente se sono soddisfatte le condizioni per il ricorso a tale diritto. Il Parlamento ha respinto fermamente qualsiasi limitazione al riguardo (in particolare un controllo preventivo da parte di una delegazione giuridica o dei tribunali).
Tuttavia, ciò che il Parlamento e l’opinione pubblica dovrebbero almeno esigere dal Consiglio federale quando invoca le sue competenze in materia di diritto di necessità è che indichi se sono soddisfatte le pertinenti condizioni giuridiche.
Un simile obbligo di motivazione è previsto per i messaggi a sostegno di disegni di atti legislativi (art. 141 della legge sul Parlamento [LParl]). Ma, sebbene possano sostituirsi o persino derogare a una legge, nel caso delle ordinanze di necessità non esiste un obbligo di motivazione corrispondente.
Pur potendo fornire volontariamente già oggi una tale motivazione, in pratica l’Esecutivo non lo fa quasi mai, o almeno non in modo sistematico e sostanziale. Le spiegazioni relative alle ordinanze di necessità si limitano a trattarne il tema concreto e di rado affrontano la questione dell’ammissibilità del diritto di necessità nel caso specifico. Inoltre, dal punto di vista formale queste spiegazioni provengono da un dipartimento e non dal Consiglio federale. E nemmeno la suddetta riforma della LParl cambierà questa situazione dal momento che non prevede un simile obbligo legale di motivazione.
Quest’obbligo non comporterebbe alcun onere aggiuntivo per il Consiglio federale dato che deve comunque effettuare le opportune considerazioni (difficilmente infatti applicherebbe il diritto di necessità senza avere chiarito in modo approfondito la questione della sua ammissibilità). In questo modo, però, il Parlamento e l’opinione pubblica beneficerebbero di una maggiore trasparenza su questo tema centrale dello Stato di diritto democratico. La misura migliorerebbe altresì la qualità e la legittimità dei processi decisionali.
Considerata la sistematica normativa, tale disposizione andrebbe idealmente integrata nella legge sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), almeno per le ordinanze emanate sulla base degli articoli 184 e 185 della Costituzione federale. Analogamente, tale obbligo di motivazione si potrebbe prevedere – o in una legge speciale o nella LOGA – anche per le «clausole di crisi» contenute in leggi speciali (ad es. art. 6 seg. della legge sulle epidemie, art. 31 segg. della legge sull’approvvigionamento del Paese).
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0