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Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici). Articolo 33

(03.308)Iniziativa cantonaleLiquidato
Svizzera17 giu 2003
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  • Testo depositatoTEXT

    Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra trasmette all'Assemblea federale la seguente iniziativa:

    L'articolo 33 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici è modificato come segue:

    Art. 33 Vantaggi pecuniari e sconti

    1 È vietato concedere, offrire o promettere vantaggi pecuniari, in particolar modo viaggi, inviti e regali, per la prescrizione o la dispensazione di medicamenti a persone che prescrivono o dispensano medicamenti o a organizzazioni che impiegano tali persone.

    3 Sono ammessi vantaggi pecuniari di piccola entità, per un massimo di 300 franchi all'anno.

    4 È possibile tuttavia concedere sconti sui prezzi a farmacie, a drogherie e a strutture mediche che dispongono di un farmacista (assistenza farmaceutica). Questi sconti devono avere ripercussioni dirette sui prezzi fatturati ai pazienti.

  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici). Articolo 33

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0