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Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici). Articolo 33

(03.308)Iniziativa cantonaleLiquidato
Svizzera17 giu 2003
Profilo
Tipo
Iniziativa cantonale
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
03.308
Inizio
17 giu 2003
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20030308
Contributi(4)
  • Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SRCommissione competente
  • Erika Forster-VanniniAutorePLR.I Liberali Radicali
  • Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NRCommissione competente
  • StänderatConsiglio iniziale
Cronologia(7)
  • Liquidato
  • Trattato dalle due Camere
  • Stralcio dal ruolo (v. art. 95, let. j, legge sul Parlamento)
    Consiglio degli Stati
  • Stralcio dal ruolo
    Consiglio degli Stati
  • È dato seguito
    Consiglio nazionale
Testi(2)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici). Articolo 33
  • Testo depositatoTEXT

    Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra trasmette all'Assemblea federale la seguente iniziativa:

    L'articolo 33 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici è modificato come segue:

    Art. 33 Vantaggi pecuniari e sconti

    1 È vietato concedere, offrire o promettere vantaggi pecuniari, in particolar modo viaggi, inviti e regali, per la prescrizione o la dispensazione di medicamenti a persone che prescrivono o dispensano medicamenti o a organizzazioni che impiegano tali persone.

    3 Sono ammessi vantaggi pecuniari di piccola entità, per un massimo di 300 franchi all'anno.

    4 È possibile tuttavia concedere sconti sui prezzi a farmacie, a drogherie e a strutture mediche che dispongono di un farmacista (assistenza farmaceutica). Questi sconti devono avere ripercussioni dirette sui prezzi fatturati ai pazienti.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0