Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici). Articolo 33
(03.308)- Tipo
- Iniziativa cantonale
- Stato
- Liquidato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 03.308
- Inizio
- 17 giu 2003
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20030308
- Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SR
- Erika Forster-VanniniPLR.I Liberali Radicali
- Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit NR
- Ständerat
- Liquidato
- Trattato dalle due Camere
- Stralcio dal ruolo (v. art. 95, let. j, legge sul Parlamento)Consiglio degli Stati
- Stralcio dal ruoloConsiglio degli Stati
- È dato seguitoConsiglio nazionale
- Titolo dell'oggettoLegge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici). Articolo 33
- Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Ginevra trasmette all'Assemblea federale la seguente iniziativa:
L'articolo 33 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici è modificato come segue:
Art. 33 Vantaggi pecuniari e sconti
1 È vietato concedere, offrire o promettere vantaggi pecuniari, in particolar modo viaggi, inviti e regali, per la prescrizione o la dispensazione di medicamenti a persone che prescrivono o dispensano medicamenti o a organizzazioni che impiegano tali persone.
3 Sono ammessi vantaggi pecuniari di piccola entità, per un massimo di 300 franchi all'anno.
4 È possibile tuttavia concedere sconti sui prezzi a farmacie, a drogherie e a strutture mediche che dispongono di un farmacista (assistenza farmaceutica). Questi sconti devono avere ripercussioni dirette sui prezzi fatturati ai pazienti.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0