Orario di impiego e protezione dal calore per i cavalli da carrozza
(26.4595)- Tipo
- Mozione
- Stato
- La dichiarazione sull’intervento è disponibile
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 26.4595
- Inizio
- 2 ott 2026
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20264595
- Miriam LocherPartito Socialista
- Céline WeberPartito Verde Liberale
- Michèle Dünki-BättigPartito Socialista
- Departement des Innern
- Marionna SchlatterI Verdi
- Proposta: RespingereConsiglio federale
- La dichiarazione sull’intervento è disponibile
- Depositato
- Titolo dell'oggettoOrario di impiego e protezione dal calore per i cavalli da carrozza
- Risposta del CF / Ufficio
Il Consiglio federale prende atto delle preoccupazioni sollevate dalla mozione relativa alla protezione dei cavalli impiegati per le passeggiate in carrozza e ne comprende le ragioni.
L’ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn; RS 455.1) prevede tuttavia già disposizioni generali che impongono di tenere, trattare e impiegare gli animali in modo conforme alle loro esigenze (art. 3, 5 e 6 OPAn). In particolare, vieta il sovraffaticamento, gli aggravi eccessivi e qualsiasi pratica che provochi dolore, sofferenza, lesioni o paura. Queste disposizioni si applicano ovviamente anche ai cavalli impiegati per le passeggiate in carrozza. Pertanto, i rischi menzionati nella mozione sono già sostanzialmente contemplati dalla normativa vigente in materia di protezione degli animali.
Nell’ambito della prossima revisione della legge federale sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455), l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria esaminerà tuttavia la possibilità di introdurre una regolamentazione specifica per i cavalli da carrozza. Valuterà in particolare se una tale regolamentazione possa apportare un valore aggiunto e contribuire a rafforzare la protezione degli animali e a facilitare l’applicazione della legge.
Inoltre, come sottolineato nel suo parere dell’8 maggio 2024 in risposta alla mozione Munz 24.3294 «Certificati di capacità per il trasporto professionale di persone con carri e carrozze trainati da cavalli», il Consiglio federale non ritiene necessario introdurre un certificato di capacità obbligatorio a livello nazionale. Punta piuttosto sulla responsabilità individuale dei cocchieri, su soluzioni comunali e sull’offerta formativa delle organizzazioni del settore.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. - Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di integrare l’ordinanza sulla protezione degli animali in modo che l’impiego a titolo professionale di equidi trainanti carrozze e carri sia soggetto a norme vincolanti. In particolare, occorre disciplinare:
1. la durata massima dell’impiego giornaliero e i periodi di riposo, tenendo conto del tragitto tra la scuderia e il luogo di impiego;
2. i limiti di impiego in caso di calore, costituiti da una soglia di temperatura e da una fascia oraria supplementare nelle ore centrali della giornata;
3. un attestato di qualifica professionale per le persone che guidano carrozze a titolo professionale.
- Motivazione
Durante la torrida estate del 2026, alcuni residenti di Interlaken hanno documentato cavalli da carrozza impiegati ininterrottamente: lo stesso cavallo alle ore 14 e alle 21 dello stesso giorno con 31°C, carrozze nelle ore serali di rientro dal lavoro con 34°C, impieghi fino alle ore 22.20.
Le autorità competenti fanno riferimento alla normativa federale. L’Ufficio del veterinario cantonale di Berna ha fornito le seguenti precisazioni riguardo a un limite di temperatura: «La legislazione in materia di protezione degli animali non fornisce alcuna base giuridica per prescrizioni di questo tipo». Il consiglio comunale competente di Interlaken ha dichiarato: «Le aziende operano in modo legale. Possiamo imporre loro determinate condizioni soltanto entro i limiti del diritto di rango superiore e con una motivazione oggettiva». Poiché la regolamentazione dell’impiego di animali è di competenza della Confederazione e la sua esecuzione spetta ai Cantoni (art. 80 cpv. 2 lett. c e cpv. 3 Cost.), solo la Confederazione può creare tale base giuridica.
La lacuna è reale. L’ordinanza sulla protezione degli animali definisce l’utilizzazione di equidi come «il lavoro da sellato, la conduzione a mano o per la cavezza» (art. 2 cpv. 3 lett. o OPAn), ma disciplina soltanto il livello minimo di attività fisica di cui un cavallo ha bisogno, non la durata massima del lavoro; secondo l’articolo 61 OPAn il movimento quotidiano comprende l’utilizzazione e contribuisce al benessere dell’animale. Non sono tuttavia annoverati il limite massimo di impiego, periodi di riposo o prescrizioni in caso di calore. La stessa ordinanza disciplina altrove la protezione dal caldo in base alla specie animale: per bufali e yak (art. 42), per i suini tenuti in gruppo (art. 46) e nel macello (art. 181 cpv. 1). Non c’è una disposizione analoga per un cavallo che traina una carrozza sull’asfalto a una temperatura di 34°C.
Il divieto generale di affaticare gli animali inutilmente (art. 4 cpv. 2 LPAn) rimane di fatto inapplicato se non viene fatto rispettare concretamente nell’esecuzione. Il Consiglio federale è pertanto invitato ad apportare le opportune integrazioni al fine di prevenire il surriscaldamento e l’eccessivo affaticamento dei cavalli da carrozza.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0