Emanare un divieto efficace delle organizzazioni terroristiche in Svizzera. Rafforzare la sicurezza interna con una modifica dell'articolo 74 della legge federale sulle attività informative
(26.3900)- Tipo
- Mozione
- Stato
- La dichiarazione sull’intervento è disponibile
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 26.3900
- Inizio
- 19 giu 2026
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20263900
- Pirmin BischofAlleanza del Centro
- Hans WickiPLR.I Liberali Radicali
- Daniel FässlerAlleanza del Centro
- Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
- Fabio RegazziAlleanza del Centro
- Proposta: RespingereConsiglio federale
- La dichiarazione sull’intervento è disponibile
- Depositato
- Risposta del CF / Ufficio
Il 22 giugno 2026, nell’ambito della consultazione sul pacchetto di base della revisione della legge federale sulle attività informative (LAIn; RS 121; 26.021), la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati ha deciso di proporre al Consiglio degli Stati una modifica concernente l’articolo 74 capoverso 2 LAIn come richiesto dalla mozione.
La richiesta della mozione viene quindi già affrontata nell’ambito dell’attuale revisione della LAIn. Per questo motivo, il Consiglio federale non ritiene opportuno presentare un progetto separato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. - Titolo dell'oggettoEmanare un divieto efficace delle organizzazioni terroristiche in Svizzera. Rafforzare la sicurezza interna con una modifica dell'articolo 74 della legge federale sulle attività informative
- Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento una modifica della legge federale sulle attività informative (LAIn) con un adeguamento dell’articolo 74 capoverso 2 LAIn, in virtù del quale non sia più necessaria la presenza di una decisione delle Nazioni Unite che sancisca un divieto o sanzioni affinché il Consiglio federale possa emanare un divieto di organizzazioni. Il presupposto determinante per emanare un divieto sarà invece unicamente la presenza di una valutazione del pericolo elaborata dal Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) in autonomia, per esempio sulla base della lista d’osservazione di cui all’articolo 72 LAIn. Le altre disposizioni presenti nell’articolo 74 LAIn rimarranno invece invariate.
- Motivazione
La Svizzera deve potere decidere in autonomia e senza dipendere dalle valutazioni politiche delle organizzazioni internazionali quali organizzazioni rappresentano un pericolo per la sua sicurezza interna ed esterna. La competenza per tali valutazioni non può dipendere dai rapporti di maggioranza politici all’interno di un organo nel quale la Svizzera non ha un’influenza determinante.
L’articolo 74 LAIn ha consentito al Consiglio federale di vietare Al-Qaïda, l’ISIS e altre organizzazioni associate sulla base di una decisione generale sulla base di una valutazione del pericolo del SIC e della relativa decisione delle Nazioni Unite. Tuttavia, dall’introduzione di questa disposizione nella prassi si è rivelato ormai difficile soddisfare il presupposto della presenza di una decisione dell’ONU. In merito a questioni relative a divieti di organizzazioni il Consiglio di sicurezza è spesso incapace di agire a causa della sua composizione e dei meccanismi di veto in vigore al suo interno. Un numero significativo di Stati membri guidati da regimi autoritari o dittatoriali impedisce decisioni che sanciscano un divieto o sanzioni contro determinate organizzazioni terroristiche come il Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC), Hamas e Hezbollah per perseguire i propri interessi politici.
Nel suo parere in risposta alle mozioni 26.3361 e 26.3102, il Consiglio federale ha prospettato la possibilità di inserire l’IRGC nella lista d’osservazione del SIC di cui all’articolo 72 LAIn, rendendo così una valutazione del pericolo indiscutibile. Tuttavia, il Consiglio federale non intende emanare alcun divieto, poiché non è disponibile né si prevede alcuna decisione dell’ONU in materia, come previsto dalla versione vigente dell’articolo 74 LAIn.
Nel caso di Hamas il legislatore si è quindi visto costretto ad approvare una legge speciale specifica per colmare la lacuna causata dall’articolo 74 LAIn. Questo modo di procedere è però complesso e lungo e deve essere ripetuto nuovamente per ogni singola organizzazione. Inoltre, è in contraddizione con l’intenzione originale dell’articolo 74 LAIn, che intendeva fornire proprio la possibilità di emanare divieti in modo efficiente e basandosi sulle decisioni senza dovere ricorrere a una nuova procedura legislativa. La necessità di rivedere l’articolo 74 LAIn era già stata sottolineata in precedenza dal Dipartimento federale di giustizia e polizia.
La Svizzera ha bisogno di uno strumento efficace e garantito dallo Stato di diritto che sia al contempo anche in grado di agire per potere reagire a organizzazioni che il SIC considera pericolose per la sicurezza del Paese, indipendentemente dalla capacità dell’ONU di prendere una decisione in merito a causa di divisioni politiche. Un adeguamento dell’articolo 74 LAIn consentirebbe di disciplinare in futuro casi come quello dell’IRGC o di organizzazioni simili in modo rapido, univoco e senza dovere ricorrere ripetutamente a leggi speciali ma non rinunciando a garanzie procedurali dello Stato di diritto come limiti temporali, consultazioni parlamentari e controlli giudiziari.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0