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Servizi di emergenza messi a repentaglio con la modifica dell'esenzione dal servizio per i sanitari di salvataggio

(26.3855)MozioneLa dichiarazione sull’intervento è disponibile
Svizzera18 giu 2026
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Parlamento
Svizzera
Numero
26.3855
Inizio
18 giu 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20263855
Contributi(30)
Cronologia(3)
  • Proposta: Respingere
    Consiglio federale
  • La dichiarazione sull’intervento è disponibile
  • Depositato
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Servizi di emergenza messi a repentaglio con la modifica dell'esenzione dal servizio per i sanitari di salvataggio
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    Con la revisione della legge militare (LM; RS 510.10) nel 2023, il Parlamento ha definito un quadro giuridico chiaro. Per quanto concerne le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare che lavorano negli ambiti della sanità e dei servizi di soccorso (cfr. art. 18 cpv. 1 lett. c LM), solo le persone che non sono strettamente indispensabili all’esercito sono esentate dal servizio. Con la revisione dell’ordinanza concernente l’obbligo di prestare servizio militare (OOPSM, RS 512.21) nel 2026, il Consiglio federale ha attuato e concretizzato la volontà del Parlamento. Le condizioni per l’esenzione dal servizio negli ambiti della sanità e dei servizi di soccorso sono state modificate in senso più restrittivo. Ciò mira a garantire il fabbisogno di personale dell’esercito per le funzioni chiave e presenta inoltre il vantaggio di rafforzare la parità di trattamento tra i diversi gruppi professionali.

     

    Il principio di milizia dell’Esercito svizzero si fonda sull’obbligo generale di prestare servizio militare per i cittadini svizzeri.Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare svolgono il loro servizio militare parallelamente alla loro attività professionale civile. Sono molte le persone indispensabili tanto nella società civile quanto nell’esercito. Esenzioni eccessive comporterebbero, a lungo termine, la fine di un esercito di milizia svizzero funzionale e operativo.

     

    Il Consiglio federale sottolinea tuttavia che la possibilità di esonerare in casi specifici i militari, in caso di servizio d’appoggio o di servizio attivo, ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza sulla mobilitazione per determinati servizi d’appoggio e servizi attivi (OMob, RS 519.2) non è messa in discussione da questa revisione legislativa.



    Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
  • Testo depositatoTEXT

    Con un’ordinanza il Consiglio federale ha inasprito le condizioni e i criteri di esenzione dal servizio per i sanitari di salvataggio, nonostante questi ultimi costituiscano un anello essenziale della catena di salvataggio. Questo sviluppo mette a repentaglio la capacità operativa dei servizi di soccorso e, di conseguenza, la sicurezza della popolazione.

     

    La realtà operativa dei servizi interessati, le loro esigenze in termini di disponibilità e le tensioni persistenti sul mercato del lavoro rendono questa modifica particolarmente lontana dalla realtà sul campo. Cercando di rafforzare un pilastro fondamentale della sicurezza del Paese, si rischia di indebolirne un altro altrettanto indispensabile, creando così una contraddizione che compromette l’obiettivo perseguito.

     

    Inoltre questa modifica renderebbe i sanitari di salvataggio gli unici attori dei servizi di pronto intervento a essere esclusi dai meccanismi di esenzione dal servizio, a differenza, in particolare, della polizia e dei pompieri.

     

    Le recenti crisi, che si tratti della pandemia di COVID-19, della frana di Blatten o del dramma di Crans-Montana, hanno ricordato chiaramente quanto sia essenziale poter contare su servizi di soccorso pienamente operativi, immediatamente mobilizzabili e in grado di far fronte a un improvviso aumento delle esigenze. Questi eventi hanno dimostrato che la resilienza del sistema di soccorso costituisce un elemento determinante per garantire la protezione della popolazione in tutte le circostanze.

     

    Tale preoccupazione è ampiamente condivisa. Questo intervento gode del sostegno della conferenza delle associazioni dei servizi di soccorso professionali, dell’interassociazione di salvataggio e della Swiss Paramedic Association, che rappresentano i principali partner professionali del settore e che hanno espresso le loro preoccupazioni riguardo alle conseguenze di tale modifica sulla capacità operativa dei servizi di soccorso.

     

    Il Consiglio federale è quindi incaricato di modificare l’articolo 29, lettera a, dell’ordinanza RS 512.21 per ripristinare il testo di tale disposizione così come era prima dell’entrata in vigore della versione modificata del 1° giugno 2026, ovvero:

     

    1. gli impiegati di servizi di salvataggio ai sensi dell’articolo 56 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie che esercitano una funzione secondo l’articolo 28 in qualità di sanitari di salvataggio in possesso di un diploma federale riconosciuto;

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0