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Combattere i deepfake sessualizzati e migliorare la protezione delle vittime

(26.3851)MozioneLa dichiarazione sull’intervento è disponibile
Svizzera18 giu 2026
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
La dichiarazione sull’intervento è disponibile
Parlamento
Svizzera
Numero
26.3851
Inizio
18 giu 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20263851
Contributi(36)
Cronologia(3)
  • Proposta: Accogliere
    Consiglio federale
  • La dichiarazione sull’intervento è disponibile
  • Depositato
Testi(4)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Combattere i deepfake sessualizzati e migliorare la protezione delle vittime
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    Il Consiglio federale propone di accogliere la mozione.

  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è incaricato di adeguare le basi legali affinché i deepfake sessualizzati ai quali la persona interessata non ha consentito possano essere efficacemente contemplati e puniti dal diritto penale. A tal fine occorre in particolare estendere le fattispecie penali esistenti, segnatamente l’articolo 197a CP, ai contenuti intimi generati grazie all’intelligenza artificiale ed esaminare inasprimenti adeguati delle pene.

  • MotivazioneTEXT

    I più recenti casi di deepfake sessualizzati in Svizzera evidenziano in maniera lampante che si è affermato un nuovo fenomeno di violenza sessualizzata digitale. Con l’ausilio dell’intelligenza artificiale sono creati contenuti pornografici e immagini di nudo incredibilmente realistici, poi diffusi senza il consenso delle persone interessate. Il numero di casi è in aumento. Le vittime sono prevalentemente donne, ma sempre più spesso anche bambini e adolescenti.

     

    Il vigente diritto penale è insufficiente. Oggi, questi casi sono sussunti perlopiù sotto usurpazione d’identità o delitto contro l’onore. Queste fattispecie non sono state concepite per tali violazioni della sfera intima e non rispecchiano appieno l’effettivo grado di illiceità del reato. Ciò risulta in maniera particolarmente chiara nell’articolo 197a CP («pornovendetta»), che include la trasmissione non autorizzata di registrazioni intime, ma non di contenuti intimi realizzati artificialmente. Pertanto, di norma i deepfake sessualizzati non ricadono sotto tale disposizione, nonostante possano cagionare alle persone interessate un danno comparabile o addirittura maggiore. Il diritto vigente non considera dunque in maniera adeguata il particolare grado di illiceità dei deepfake sessualizzati.

     

    Questa mozione intende sviluppare in modo mirato le basi legali esistenti per migliorare la protezione delle vittime, rappresentare in maniera chiara il grado di illiceità e consentire un perseguimento penale efficace.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0