Un Pacs adeguato alla Svizzera
(22.448)- Tipo
- Iniziativa parlamentare
- Stato
- Nella Commissione del Consiglio nazionale
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 22.448
- Inizio
- 16 giu 2022
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20220448
- CHE5 mar 2025
- Céline VaraI Verdi
- Daniel JositschPartito Socialista
- Heidi Z'graggenAlleanza del Centro
- Andrea CaroniPLR.I Liberali Radicali
- Daniel JositschPartito Socialista
- Il termine imposto è prorogato fino alla sessione primaverile 2027Consiglio degli Stati
- Nella Commissione del Consiglio nazionale
- Nella Commissione del Consiglio degli Stati
- Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio degli Stati
- Depositato
- Titolo dell'oggettoUn Pacs adeguato alla Svizzera
- Testo depositato
Occorre istituire le basi giuridiche per un "pacte civil de solidarité" (PACS), fondandosi sul rapporto del Consiglio federale "Ein PACS nach Schweizer Art? /Un PACS pour la Suisse?" (30 marzo 2022, disponibile soltanto in tedesco e francese), secondo il quale il PACS andrebbe concepito fondamentalmente come un "concubinato plus".
- Motivazione
L'ordinamento giuridico svizzero riconosce due forme collaudate di rapporti di coppia: in cima alla scala il matrimonio (e finora anche l'unione domestica registrata) e, in fondo, il (quasi non regolamentato) concubinato. Entrambe le forme hanno ciascuna il proprio valore e meritano di essere preservate.
Ispirandosi all'esempio che ha dato buoni risultati in determinati Cantoni (NE e GE) e all'estero (soprattutto in Francia e Benelux), la presente iniziativa mira a offrire alle coppie svizzere una terza opzione intermedia: un PACS ("pacte civil de solidarité"). Come il matrimonio e il concubinato, questa terza opzione dovrà essere aperta a tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso.
A questo proposito il 22 marzo 2022 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto (disponibile in tedesco e francese) "Ein PACS nach Schweizer Art? /Un PACS pour la Suisse?" in adempimento dei postulati 15.3431 e 15.4082, in cui affronta i tre seguenti aspetti:
1. I possibili fruitori di un PACS
Si tratta in particolare di giovani coppie eterosessuali e omosessuali per le quali il matrimonio è ancora prematuro, ma anche di persone anziane che non desiderano sposarsi (di nuovo). Il PACS non renderebbe il matrimonio meno attrattivo e non avrebbe alcuna conseguenza per la maggior parte delle altre coppie.
2. I vantaggi di un PACS
Il PACS offrirebbe alle coppie uno strumento semplice per promettersi assistenza e sostegno sul piano personale ed economico durante il periodo di vita comune. Le coppie potrebbero in particolare fare valere la loro unione nei confronti di terzi (autorità e privati), apportando chiarezza in molte situazioni (visite ospedaliere, pratiche amministrative, conclusione di contratti ecc.). In particolare, un PACS di questo tipo, che sarebbe pertanto iscritto in un registro, offrirebbe ai legislatori a tutti i livelli dello Stato, alle autorità e ai privati la possibilità di prevedere conseguenze giuridiche per questo nuovo status in funzione delle loro esigenze, senza doversi basare su una vaga nozione di concubinato.
3. La realizzazione concreta di un PACS
Per ogni aspetto della vita di coppia, dalla sua costituzione allo scioglimento, il legislatore federale potrà e dovrà scegliere tra le conseguenze giuridiche in virtù del concubinato e quelle in virtù del diritto matrimoniale (cfr. la tabella in allegato al rapporto del Consiglio federale).
L'elaborazione delle necessarie basi legali dovrà essere incentrata su questi tre aspetti. Si terrà presente che il PACS deve essere concepito come "concubinato plus" piuttosto che come "matrimonio light": le conseguenze giuridiche dovranno dunque essere stabilite sulla base delle osservazioni contenute nella tabella del rapporto del Consiglio federale; i punti in sospeso dovranno orientarsi, in linea di principio, al concubinato ed essere limitati fondamentalmente alla durata della vita comune. È importante che il PACS sia distinto chiaramente dal matrimonio. Regole analoghe a quelle del matrimonio entreranno in linea di conto soprattutto in merito alla rappresentanza dell'unione nei confronti di terzi e ai figli comuni.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0