Vai al contenuto principale

Porre fine alla discriminazione tra lavoratori indipendenti per quanto riguarda il capitale di vecchiaia

(24.428)Iniziativa parlamentareLiquidato
Svizzera30 mag 2024
Profilo
Tipo
Iniziativa parlamentare
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
24.428
Inizio
30 mag 2024
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20240428
Contributi(4)
Cronologia(6)
  • Liquidato
  • Non è dato seguito
    Consiglio nazionale
  • Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale
  • Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio nazionale
  • Assegnato alla commissione competente
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Porre fine alla discriminazione tra lavoratori indipendenti per quanto riguarda il capitale di vecchiaia
  • Testo depositatoTEXT

    Occorre modificare il Codice civile svizzero e, se del caso, altri atti normativi pertinenti affinché i coniugi possano disporre, mediante convenzione matrimoniale, delle pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio, se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità.

  • MotivazioneTEXT

    In caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata i diritti acquisiti durante il matrimonio in materia di previdenza professionale vengono ripartiti fra i coniugi. In una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, se rimane garantita un’adeguata previdenza per la vecchiaia e per l’invalidità. Secondo il diritto vigente, tuttavia, una convenzione di questo tipo non è ammessa prima o durante il matrimonio.

     

    Questa circostanza è particolarmente problematica per gli indipendenti affiliati volontariamente a un secondo pilastro. A differenza degli indipendenti che non sono assicurati presso un istituto di previdenza ai sensi della LPP, secondo il diritto sul regime dei beni matrimoniali essi non possono disporre del capitale di previdenza accumulato (o possono disporne soltanto in misura limitata nell'ambito di un eventuale «piccolo» pilastro 3a). Gli indipendenti che non sono affiliati a una cassa pensioni possono invece versare nel 3. pilastro fino al venti per cento del proprio reddito e al massimo 35’280 franchi all'anno (stato 2024). Questo denaro fa parte del patrimonio e si deve poterne disporre anche mediante una convenzione matrimoniale che disciplina il regime dei beni matrimoniali. Il capitale di previdenza accumulato nel 3. pilastro non viene diviso in caso di divorzio se, per esempio, nella convenzione matrimoniale è stata concordata la separazione dei beni. Questa disparità non è opportuna e deve essere eliminata.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0