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Privazione della cittadinanza svizzera

(06.486)Iniziativa parlamentareLiquidato
Svizzera18 dic 2006
Profilo
Tipo
Iniziativa parlamentare
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
06.486
Inizio
18 dic 2006
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20060486
Trattande
Votazioni(1)
Contributi(2)
  • Jasmin Hutter-HutterRelatoreUnione democratica di centro
  • Fraktion der Schweizerischen VolksparteiAutore
Cronologia(3)
  • Non è dato seguito
    Consiglio nazionale
  • Liquidato
  • Non ancora trattato dalla Camera
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Privazione della cittadinanza svizzera
  • Testo depositatoTEXT

    In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:

    La legge sulla cittadinanza deve essere modificata in modo da prevedere la privazione della cittadinanza svizzera - se acquisita non prima di un determinato periodo - nei confronti degli stranieri che ne possiedono una seconda, nel caso in cui essi contravvengano alla legge o alla pubblica sicurezza in modo grave o reiterato. Nel caso di condanna a una pena privativa della libertà di notevole entità, la privazione della cittadinanza svizzera deve essere disposta obbigatoriamente.

  • MotivazioneTEXT

    L'esperienza mostra che i cittadini naturalizzati di recente commettono più frequentemente reati. Appena naturalizzati essi si appellano alla nuova cittadinanza e confidano sul fatto che non possono più essere espulsi. Questo inconveniente deve essere corretto. Urge l'istituzione della cittadinanza "di prova". Chi rispetta l'ordinamento giuridico svizzero e dà buona prova di sé non ha nulla da temere. Chi invece commette reati, in particolare in caso di attività violente, e cerca di sfuggire alla minaccia di espulsione acquistando la cittadinanza svizzera, non sarà certo protetto. La privazione della cittadinanza deve per lo meno essere possibile nel caso in cui sia commesso un reato entro i primi cinque anni dalla naturalizzazione e/o - per i minori naturalizzati - entro cinque anni dal raggiungimento della maggiore età. Secondo il diritto internazionale non si può privare della cittadinanza una persona che ne possiede una sola, lasciandola in tal modo apolide. Per questo la misura richiesta è applicabile soltanto alle persone che al momento del reato possiedono anche un'altra cittadinanza.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0