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Distribuzione delle riserve auree

(02.316)Iniziativa cantonaleLiquidato
Svizzera29 nov 2002
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  • Testo depositatoTEXT

    In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Obvaldo inoltra la seguente iniziativa:

    - la distribuzione delle riserve auree di cui la Banca nazionale non ha più bisogno per scopi finanziari e di politica valutaria deve avvenire ai sensi della decisione popolare del 22 settembre 2002 secondo la chiave di distribuzione iscritta nella Costituzione federale (art. 99 cpv. 4 Cost.), che prevede l'assegnazione ai Cantoni di almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale svizzera.

    - Cantoni ricevono due terzi del capitale delle riserve auree eccedenti.

    - I Cantoni decidono liberamente sull'uso del ricavato che spetta loro. Sono politicamente autonomi e dispongono degli strumenti e dei gruppi politici (diritti popolari, parlamenti cantonali e governi) al fine di decidere in modo democratico e popolare sull'uso del ricavato.

  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Distribuzione delle riserve auree

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0