Distribuzione delle riserve auree
(02.316)- Tipo
- Iniziativa cantonale
- Stato
- Liquidato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 02.316
- Inizio
- 29 nov 2002
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20020316
- CHE8 dic 2005
- Fritz SchiesserPLR.I Liberali Radicali
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben NR
- Kommission für Wirtschaft und Abgaben SR
- Ständerat
- Liquidato
- Non è dato seguitoConsiglio degli Stati
- Trattato dalle due Camere
- È dato seguitoConsiglio degli Stati
- Vi è stato dato seguito
- Titolo dell'oggettoDistribuzione delle riserve auree
- Testo depositato
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Obvaldo inoltra la seguente iniziativa:
- la distribuzione delle riserve auree di cui la Banca nazionale non ha più bisogno per scopi finanziari e di politica valutaria deve avvenire ai sensi della decisione popolare del 22 settembre 2002 secondo la chiave di distribuzione iscritta nella Costituzione federale (art. 99 cpv. 4 Cost.), che prevede l'assegnazione ai Cantoni di almeno due terzi dell'utile netto della Banca nazionale svizzera.
- Cantoni ricevono due terzi del capitale delle riserve auree eccedenti.
- I Cantoni decidono liberamente sull'uso del ricavato che spetta loro. Sono politicamente autonomi e dispongono degli strumenti e dei gruppi politici (diritti popolari, parlamenti cantonali e governi) al fine di decidere in modo democratico e popolare sull'uso del ricavato.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0