Risposta del CF / Ufficio
1. Il Consiglio federale ritiene che la legislazione svizzera vigente offra per principio una protezione dei lavoratori globale e sufficiente. Inoltre, come indicato nel parere sul postulato 06.3286 del 21 giugno 2006, le differenze tra il diritto comunitario e quello svizzero nell'ambito della protezione dei lavoratori sono relativamente poche. Periodicamente si svolge un confronto tra gli standard sociali dell'UE e quelli svizzeri. L'ultimo effettuato nel 2002, è attualmente in fase di aggiornamento e il risultato dovrebbe essere pronto per quest'autunno. In seguito alla votazione sullo SEE si sono previsti, all'epoca, diversi adeguamenti anche in ambito sociale. L'aggiornamento renderà possibile una nuova valutazione globale e si dimostrerà se e quali misure dovranno essere prese. In ogni caso la Svizzera non ha alcun obbligo costituzionale di adeguamento del proprio diritto a quello comunitario.
Il Consiglio federale prende in seria considerazione le riserve concernenti eventuali conseguenze negative dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) sul mercato del lavoro elvetico. Egli ha infatti appoggiato l'introduzione di misure d'accompagnamento nonché il loro completamento e ottimizzazione in vista della prima estensione dell'accordo. L'amministrazione federale veglia di continuo sull'attuazione di suddette misure. Le valutazioni intermedie finora effettuate hanno mostrato che nella maggior parte dei casi le condizioni di lavoro vigenti in Svizzera sono state osservate, non esiste dunque alcun motivo per cui l'ALC debba avere conseguenze negative per i lavoratori. Al contrario, grazie in generale alla notevole importanza economica degli accordi bilaterali e in particolare a quella dell'ALC gli accordi vanno a vantaggio, direttamente o indirettamente, non solo delle imprese ma anche dell'intera società.
2./3. Se dovessero rendersi necessari degli adeguamenti, questi andranno sicuramente a favore di tutte le parti. In vista dell'estensione dell'ALC a Romania e Bulgaria e del suo prolungamento è di assoluta importanza, accanto a eventuali ulteriori adeguamenti nell'ambito dell'acquis sociale, anche l'adeguata e severa applicazione delle misure d'accompagnamento. In autunno sarà presentato un rapporto d'esecuzione completo, sulla base del quale si potrà anche valutare se e in che misura si debba procedere a un adeguamento di tali strumenti. Il Consiglio federale condivide l'opinione dell'autore dell'interpellanza secondo cui bisogna dedicare particolare attenzione alla protezione dei lavoratori in vista del prolungamento dell'ALC e della sua estensione alla Romania e alla Bulgaria.
4. In Svizzera le parti sociali procedono a una consultazione per ogni misura di natura politico-sociale. Nell'ambito delle misure d'accompagnamento le parti sociali collaborano all'esecuzione non solo attraverso i controlli dei lavoratori distaccati effettuati dalle commissioni paritetiche, ma anche come partner paritari nelle commissioni tripartite cantonali e federali. Allo stesso modo la Commissione federale del lavoro collabora in questioni di protezione dei lavoratori e la Commissione tripartita della Confederazione in questioni concernenti l'Organizzazione internazionale del lavoro.
Risposta del Consiglio federale.