Motivazione
L’articolo 3 della legge del 10 ottobre 1997 sul riciclaggio di denaro (LRD; RS 955.0) statuisce che l’intermediario finanziario deve verificare l’identità della controparte se una o più transazioni che sembrano legate tra di loro raggiungono un importo rilevante.
L’ORD non precisa ulteriormente quale sia la soglia al di sotto della quale l’identificazione avviene in modo semplificato poiché la somma non è considerata importante, fatto salvo l’obbligo in caso di sospetto fondato secondo l’articolo 9 LRD. Sono state le direttive degli organismi di autodisciplina convalidate dalla FINMA a fissare la soglia di 1000 franchi al di sotto della quale, salvo in casi di sospetti particolari, la verifica da parte dell’operatore può essere semplificata.
Nella prassi, in chioschi e tabaccherie vengono installati distributori automatici di criptovalute, grazie ai quali chiunque può acquistarle versando denaro contante e poi scansionando il codice ricevuto, che consente di ottenere al di fuori della Svizzera la somma acquistata o che può essere trasmesso a un terzo al di fuori dalla Svizzera, affinché ritiri la somma al suo posto. I distributori funzionano secondo questi principi: l’importo massimo è pari a 1000 franchi, l’identità dell’acquirente non viene verificata e, in generale, è sufficiente indicare il numero del cellulare o l’indirizzo e-mail. È inutile precisare che questo modus operandi consente a delinquenti che operano in Svizzera di sbarazzarsi rapidamente di un bottino scomodo, evitando che venga scoperto in caso di intervento della polizia, o addirittura di trasferirlo rapidamente fuori dalla Svizzera tramite reti mafiose internazionali.
Le norme fissate in questo ambito per gli operatori, che devono adottare le procedure necessarie per l’identificazione della propria clientela («Know Your Customer, KYC») e per il tracciamento della transazione («Know Your Transaction, KYT»), vengono così facilmente e impunemente aggirate, poiché la FINMA non può esercitare un controllo sui distributori di criptovalute.
È palesemente illusorio pensare che limitare a 1000 franchi i prelievi da tali distributori risolva il problema. I delinquenti ricorrono all’escamotage della tecnica del frazionamento delle transazioni («smurfing») sfruttando il fatto che i dati dei diversi punti vendita non siano centralizzati. Questo fenomeno non cessa di ampliarsi, a tal punto che le Ferrovie Federali Svizzere propongono l’acquisto di bitcoin in più di 1000 distributori automatici di biglietti ubicati in oltre 700 stazioni.
Gli operatori devono intervenire se nutrono sospetti riguardo al cliente o alla provenienza dei fondi, ma la presenza di distributori automatici in chioschi e tabaccherie con elevato flusso di clienti e ricambio di personale fa sì che tale disposizione risulti inefficace. La situazione peggiora in caso di distributori ubicati nelle stazioni.
Anche le forze di polizia constatano che i delinquenti sfruttano la lacuna nella legislazione svizzera, la quale costituisce una falla nella rete repressiva che occorre colmare al più presto. Visto il rischio che comporta per la sicurezza, l’acquisto di criptovalute non rappresenta mai un bisogno tanto impellente da dover poter essere soddisfatto all’istante e senza essere sottoposto a una verifica minima.
Per questo motivo si chiede al Consiglio federale di precisare nell’ORD che tutti gli acquisti di criptovalute necessitano l’identificazione attestata dell’acquirente.