Risposta del CF / Ufficio

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Svizzera

1. Il nuovo capoverso 8 dell’articolo 13 del Regolamento sanitario internazionale (RSI) elenca le attività che l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) può svolgere durante un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale per sostenere gli Stati Parti nella loro capacità di risposta, nonché per facilitare l’accesso ai prodotti sanitari utili. Specifica gli obblighi vigenti in materia di cooperazione internazionale e fornisce esempi di misure che gli Stati Parti possono adottare per garantire l’accesso ai prodotti sanitari necessari. L’emendamento non conferisce tuttavia alcun diritto né prevede alcun obbligo per assicurare un tale accesso. Rinvia piuttosto ai meccanismi di coordinamento e di rete dell’OMS già in atto e non ne crea di nuovi in questo ambito. Gli Stati Membri mantengono la competenza di decidere quali prodotti sanitari siano utili per fronteggiare un’emergenza sanitaria nel loro Paese.

 

2. Gli emendamenti al RSI adottati nel 2024 non richiedono alcuna modifica legislativa. I lavori di revisione della legge sulle epidemie (LEp, RS 818.101) sono il risultato della politica svizzera e degli insegnamenti tratti dalla pandemia a livello nazionale (cfr. in particolare il Rapporto concernente la valutazione della gestione di crisi dell’Amministrazione federale durante la pandemia di COVID-19 [Seconda fase / agosto 2020 – ottobre 2021], pubblicato il 22 giugno 2022 dalla Cancelleria federale). Questi lavori sono stati avviati ben prima dell’adozione degli emendamenti.

 

3. Le commissioni parlamentari interessate (commissioni della politica estera CPE e commissioni della sicurezza sociale e della sanità CSSS) sono state informate degli sviluppi del dossier durante i negoziati. Inoltre, la CPE ha chiesto una consultazione sulla posizione della Svizzera in questi negoziati. In occasione della riunione del 29 aprile 2024, la CPE-N ha confermato la posizione e le priorità del Paese, mentre la CPE-S ne ha preso atto nella sua riunione del 6 maggio 2024, rinunciando a esprimere un parere esplicito. In questo senso il Parlamento è stato quindi coinvolto nell’ambito dei suoi diritti di informazione e consultazione derivanti in particolare dall’articolo 152 della legge sul Parlamento (RS 171.10).

 

4. Gli emendamenti non limitano il diritto sovrano degli Stati Membri di decidere della propria politica nazionale e delle misure da adottare in caso di pandemia. Inoltre, non richiedono alcuna modifica legislativa e non devono essere recepiti in una legge. La domanda Büchel 23.7079, concernente il regolamento sanitario dell’OMS e il rischio che il suo carattere vincolante in virtù del diritto internazionale possa compromettere la democrazia in Svizzera, citato nell’interpellanza, fa riferimento alla revisione totale della LEp, adottata dal Parlamento nel 2012 ed entrata in vigore nel 2016. In tale contesto, il Parlamento ha deciso in modo sovrano di integrarvi alcuni elementi risultanti dal RSI (2005).

 

5. Il rapporto esplicativo sottoposto a consultazione delle cerchie interessate, dei Cantoni e delle commissioni parlamentari competenti illustra il contenuto e valuta l’impatto degli emendamenti per la Svizzera: gli obblighi da essi derivanti possono essere adempiuti con le strutture e risorse esistenti ed essere attuati senza la necessità di una modifica legislativa, anche perché non hanno ripercussioni finanziarie per la Svizzera. Questi emendamenti mirano a migliorare la protezione della popolazione in Svizzera in caso di minacce transfrontaliere derivanti da malattie trasmissibili. Di conseguenza, e contrariamente a quanto ventilato dall’autore dell’interpellanza, il Consiglio federale ritiene che questi emendamenti non arrecheranno alcun danno alla Svizzera.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0