Risposta del CF / Ufficio
1. e 2. Queste domande riguardano i dati relativi al numero di fornitori di prestazioni che sono stati nuovamente autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) dal 2023. Dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2022, della revisione della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10), la competenza decisionale in materia di autorizzazione spetta al Cantone sul cui territorio è esercitata l’attività (cfr. art. 36 LAMal). La Confederazione non dispone pertanto di dati relativi ai medici che hanno ottenuto un’autorizzazione nei campi di specializzazione menzionati per Cantone e per anno. Questi andrebbero raccolti presso le autorità cantonali competenti in materia di autorizzazione. È prevista un’analisi degli effetti ai sensi dell’articolo 32 dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), che dovrebbe fornire tra l’altro risposte alle domande sollevate in questa sede. La fase di progettazione delle analisi degli effetti dovrebbe iniziare quest’anno. L’obiettivo è di disporre dei primi risultati nel 2027, tenendo anche conto del tempo necessario affinché le nuove disposizioni producano i loro effetti.
I numeri assegnati ai medici indipendenti nel registro dei codici creditori (RCC) possono servire in una certa misura da punto di riferimento. Il registro è gestito da SASIS SA su incarico degli assicuratori-malattie e il numero RCC serve ad agevolare il disbrigo amministrativo della fatturazione di prestazioni a carico dell’AOMS. I medici non indipendenti, che esercitano quindi la loro professione in un istituto che dispensa cure ambulatoriali (art. 35 cpv. 2 lett. n LAMal), non dispongono di un numero RCC. La quota di numeri RCC assegnati non corrisponde quindi necessariamente al numero di nuovi medici in attività.
Nel 2023 e 2024 sono stati assegnati i seguenti numeri RCC (medici indipendenti):
| Giura | Vallese | Svizzera |
Medicina interna generale | 4 | 15 | 578 |
Medico generico | 7 | 14 | 174 |
Pediatria | 0 | 6 | 164 |
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza | 1 | 3 | 80 |
Fonte: Registro dei codici creditori (SASIS SA)
3., 4. e 5: Queste domande riguardano le condizioni d’autorizzazione secondo cui i medici devono aver lavorato, nel campo di specializzazione oggetto della domanda di autorizzazione, per almeno tre anni in un centro svizzero di perfezionamento riconosciuto (cfr. art. 37 cpv. 1 LAMal). Come già sottolineato, la Confederazione non è competente in materia di autorizzazione e non le spetta pertanto alcun compito nell’ambito della verifica delle condizioni d’autorizzazione nei singoli casi. La Confederazione non dispone quindi dei dati richiesti. La LAMal non prevede inoltre alcun obbligo per i medici di annunciarsi alle autorità cantonali competenti in materia di autorizzazione prima di iniziare l’attività triennale. Non si può quindi presumere che i Cantoni dispongano di tali dati dettagliati. Questi dovrebbero essere richiesti ai singoli centri di perfezionamento riconosciuti o eventualmente tramite l’Istituto svizzero per la formazione medica. I dati potrebbero essere inoltre raccolti anche mediante l’analisi degli effetti summenzionata.
Per i dati relativi al numero di titoli di perfezionamento esteri riconosciuti nel 2023 è possibile fare riferimento alla statistica della Commissione delle professioni mediche, competente in materia di riconoscimento, mentre per quelli relativi al numero di titoli federali di perfezionamento rilasciati è possibile consultare i dati del registro delle professioni mediche (disponibile su www.ufsp.admin.ch > Dati & statistiche > Professioni sanitarie: statistiche > Statistiche delle professioni mediche > Statistiche medici > Medici 2023).
| Titoli esteri di perfezionamento riconosciuti | Titoli federali di perfezionamento |
Medicina interna generale | 127 | 676 |
Medico generico | 267 | 144 |
Pediatria | 79 | 117 |
Psichiatria e psicoterapia infantile e dell’adolescenza | n/a | n/a |
Fonte: Statistica medici 2023 (UFSP)