Vai al contenuto principale

Risposta del CF / Ufficio

itTEXT
Svizzera

Ad domanda 1:

le operazioni finanziarie (relazioni con operatori del mercato finanziario) che la BNS può effettuare per adempiere i suoi compiti di politica monetaria sono elencate all’articolo 9 capoverso 1 LBN. Tra queste rientra anche l’acquisto e la vendita sui mercati finanziari di crediti e valori mobiliari espressi in franchi svizzeri o in valute estere, nonché metalli preziosi e crediti in metalli preziosi (art. 9 cpv. 1 lett. c LBN). Le criptovalute come i bitcoin non sono né comprese né escluse da questo elenco di operazioni. Dal punto di vista della natura giuridica, le criptovalute sono controverse. In assenza di un debitore del credito, il Consiglio federale classifica le criptovalute tradizionali quali i bitcoin (diversamente dalle stablecoin) come beni immateriali meramente fattuali (messaggio del 27.11.2019 concernente la legge federale sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito; FF 2020 221 segg., 231 segg., 264). Anche la dottrina vigente qualifica tali criptovalute come meri beni immateriali. Si potrebbe quindi sostenere che i bitcoin non sono qualificabili né come crediti né come valori mobiliari o beni e che non rientrano quindi nel campo di applicazione dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LBN. Va tuttavia osservato che l’articolo 9 LBN è volutamente formulato in modo generico per consentire alla BNS un ampio margine di manovra nello svolgimento dei suoi negozi giuridici e permetterle quindi di adempiere in maniera ottimale i suoi compiti sui mercati finanziari in dinamico mutamento (cfr. messaggio del 26.6.2002 concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale; FF 2002 5413 segg., 5510). Detenere nuovi tipi di valori patrimoniali come i bitcoin negoziati sui mercati finanziari non è dunque escluso. I limiti per l’acquisto di tali valori patrimoniali sono posti innanzitutto dai requisiti specifici relativi alla composizione delle riserve monetarie (particolarmente in merito alla liquidità, al rischio e al rendimento), che la BNS deve osservare in virtù dei suoi compiti (cfr. messaggio del 26.6.2002 concernente la revisione della legge sulla Banca nazionale; FF 2002 5413 segg., 5502). Se in base a una valutazione autonoma la BNS dovesse dunque ritenere utile acquistare bitcoin o altre criptovalute ai fini dell’adempimento dei compiti di politica monetaria, tenendo conto dei pertinenti requisiti in materia di riserve monetarie, il regime in vigore non escluderebbe tale possibilità.

 

Secondo la BNS, il bitcoin iscritto come attivo non è ancora idoneo per l’adempimento dei compiti di politica monetaria. Negli ultimi anni lo ha ribadito in varie occasioni, tra l’altro nel quadro dei dibattiti dell’Assemblea generale. La BNS dichiara in particolare che, a causa della liquidità relativamente scarsa e della forte fluttuazione di valore, il bitcoin non soddisfa i requisiti di una categoria di investimento delle riserve monetarie. Se in futuro la BNS dovesse rivalutare la situazione, non è da escludere che, come spiegato più sopra, la banca potrebbe acquistare criptovalute come i bitcoin nei limiti di legge vigenti.

 

Ad domanda 2: si veda la risposta alla domanda 1.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0