Risposta del CF / Ufficio
La trota iridea è una specie di trota americana ed è immessa nelle acque svizzere solo per fini di pesca sportiva. Secondo la legge federale sulla pesca (LFSP; RS 923.0), le trote iridee possono essere immesse in alcune tipologie di acque senza autorizzazione (p. es. in sistemi chiusi come i laghi di montagna; cfr. art. 8 cpv. 2 lett. c dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca [OLFP; RS 923.01]). Per altre tipologie di acque, l'immissione è, in linea di massima, possibile solo previa autorizzazione della Confederazione (p. es. lago di Lungern, cfr. art. 7 OLFP). Questa legislazione flessibile e la pratica consolidata che ne deriva si sono affermate.
Le trote iridee non sono sedentarie, ma si spostano verso valle e verso monte; in questo modo, possono diffondersi nella rete idrografica. Pertanto, una deroga per il ripopolamento della trota iridea in corsi d'acqua gravemente pregiudicati potrebbe influenzare le popolazioni di trota comune su vasta scala.
Nel quadro della Convenzione sulla diversità biologica, è stato deciso di impedire, se possibile e se necessario, l’introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, nonché a controllarle o a sradicarle (cfr. art. 8 lett. h della Convenzione sulla diversità biologica, RS 0.451.43).
Un allentamento della legislazione vigente sul ripopolamento dei corsi d'acqua con la trota iridea non è pertanto opportuno, né per la pesca sportiva, né per la conservazione della biodiversità.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.