Testo depositato
La presente iniziativa chiede che l’articolo 76 della Costituzione federale (Cost.) sia modificato come segue.
Articolo 76 Acque
1. Nell’ambito delle sue competenze, la Confederazione provvede all’utilizzazione parsimoniosa delle risorse idriche, alla loro ripartizione equa sul territorio in caso di penuria o siccità, alla loro protezione nonché alla difesa dagli effetti dannosi delle acque.
2. Emana principi sulla conservazione e lo sfruttamento delle riserve idriche, sull’utilizzazione delle acque a scopi di produzione energetica e di raffreddamento e su altri interventi nel ciclo idrologico. Tiene conto dei rischi legati ai cambiamenti climatici.
3. Emana prescrizioni sulla protezione delle acque, sulla prevenzione e sulle misure da adottare in caso di penuria d’acqua o siccità, sulla garanzia di adeguati deflussi minimi, sulle opere idrauliche, sulla sicurezza dei bacini di accumulazione e sul modo di influire sulle precipitazioni atmosferiche.
4. I Cantoni dispongono delle risorse idriche. Entro i limiti della legislazione federale possono riscuotere canoni per l’utilizzazione delle acque. La Confederazione ha il diritto di utilizzare le acque per le sue aziende di trasporto; in corrispettivo versa un canone e un’indennità.
5. Per quanto riguarda i diritti e i canoni relativi a risorse idriche internazionali, la Confederazione decide d’intesa con i Cantoni interessati. Decide pure nel caso in cui i Cantoni non riescano ad accordarsi in merito ai diritti concernenti riserve idriche intercantonali.
6. Nell’adempimento dei suoi compiti, la Confederazione prende in considerazione gli interessi dei Cantoni da cui le acque provengono.