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Diritti d'autore. Per una gestione trasparente dei diritti durante i concerti

(25.434)Iniziativa parlamentareNella Commissione del Consiglio degli Stati
Svizzera8 apr 2025
Profilo
Tipo
Iniziativa parlamentare
Stato
Nella Commissione del Consiglio degli Stati
Parlamento
Svizzera
Numero
25.434
Inizio
8 apr 2025
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20250434
Contributi(5)
  • Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SRAutore
  • Justiz- und PolizeidepartementDipartimento responsabile
  • Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SRCommissione competente
  • Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NRCommissione competente
  • StänderatConsiglio iniziale
Cronologia(7)
  • Nella Commissione del Consiglio degli Stati
  • Approvazione della decisione della commissione della Camera prioritaria (seconda Camera)
    Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN
  • Esame preliminare - nella Commissione del Consiglio nazionale
  • Depositato
  • Assegnato alla commissione competente
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Diritti d'autore. Per una gestione trasparente dei diritti durante i concerti
  • Testo depositatoTEXT

    La legge sul diritto d’autore e sui diritti di protezione affini (LDA) è modificata come segue: 

     

    Art. 40 cpv. 3

    La gestione personale dei diritti esclusivi di diffusione di opere musicali non teatrali nonché di registrazione di tali opere su supporti audio o audio-visivi da parte dell’autore o dei suoi eredi non sottostà alla sorveglianza della Confederazione. 

     

    Art. 40 cpv. 4 (nuovo)

    La gestione personale dei diritti esclusivi d’esecuzione delle opere musicali non teatrali da parte dell’autore non sottostà alla sorveglianza della Confederazione se:

    1. l’autore partecipa all’esecuzione in veste di interprete; e 
    2. l’autore delle opere eseguite è l’unico titolare dei diritti d’esecuzione. 
  • MotivazioneTEXT

    In Svizzera la gestione collettiva dei diritti d’esecuzione è un sistema consolidato e collaudato. Garantisce ai musicisti grande libertà nella programmazione e consente loro persino di eseguire spontaneamente opere altrui durante i concerti, prendendo in licenza i relativi diritti dalla società di gestione incaricata, SUISA. Anche il conteggio tra organizzatore e autore è semplice ed economico, poiché l’interlocutore è sempre la SUISA. 

    Il sistema non ha invece senso per i musicisti che eseguono unicamente opere proprie (i cosiddetti cantautori). Per questo motivo la legge sul diritto d’autore prevede la riserva della gestione personale, che consente agli organizzatori di definire il compenso per l’esibizione e i diritti d’autore direttamente con il musicista senza la mediazione della SUISA. 

    Negli ultimi anni, gli organizzatori di concerti sono sempre più spesso sollecitati da agenzie di concessione diretta di licenze che fanno valere di avere ritirato un repertorio limitato alla SUISA sulla base della riserva succitata per darlo in licenza direttamente. Ciò comporta un onere supplementare non indifferente nonché un notevole rischio in termini di costi per gli organizzatori di concerti, che si trovano a dover identificare i titolari dei diritti, a negoziare con diversi titolari e a pagare molteplici indennità di licenza. 

    Gli organizzatori di concerti devono disporre di una base legale chiara per poter ottenere le licenze necessarie dalle giuste controparti. La normativa proposta include criteri concreti per la gestione personale e si fonda sulla prassi consolidata in questo ambito. Crea la necessaria certezza del diritto e consente agli organizzatori di concerti di usufruire di un efficiente «sportello unico».

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0