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Agevolare la governance della Finma

(24.4536)PostulatoTrasmesso al Consiglio federale
Svizzera20 dic 2024
Profilo
Tipo
Postulato
Stato
Trasmesso al Consiglio federale
Parlamento
Svizzera
Numero
24.4536
Inizio
20 dic 2024
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20244536
Contributi(3)
  • Maya GrafAutoreI Verdi
  • Parlamentarische UntersuchungskommissionAutore
  • FinanzdepartementDipartimento responsabile
Cronologia(6)
  • Trasmesso al Consiglio federale
  • Adozione
    Consiglio degli Stati
  • La dichiarazione sull’intervento è disponibile
  • Proposta: Accogliere
    Consiglio federale
  • Depositato
Testi(4)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Agevolare la governance della Finma
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    La richiesta rientra nel pacchetto di misure che il Consiglio federale ha chiesto di esaminare il 10 aprile 2024 (misura 13, tenuto conto dei risultati della CPI) sulla base del rapporto sulla stabilità delle banche.



    Il Consiglio federale propone di accogliere il postulato.
  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è incaricato di esaminare come la disposizione di cui all’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA possa essere modificata o eventualmente abrogata per agevolare la governance della FINMA in riferimento ai rapporti di lavoro tra direzione e consiglio di amministrazione. In questo contesto deve anche esaminare se e in quali situazioni i procedimenti di enforcement nei confronti di banche di rilevanza sistemica debbano essere considerati affari di grande portata ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA.

  • MotivazioneTEXT

    Rapporto CPI capitolo 11.1.3:

    "La questione dell’interpretazione dell’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA (affari di grande portata) ha avuto ripercussioni non solo sull’organizzazione interna della FINMA a causa degli ostacoli in materia di diritto procedurale incontrati, ma secondo la CPI anche sulla collaborazione tra il consiglio di amministrazione e la direzione della FINMA. La separazione poco chiara che vigeva allora tra gli affari strategici, che rientrano nell’ambito di competenza del consiglio di amministrazione, e gli affari operativi, che competono alla direzione, ha ostacolato i rapporti tra i due organi nei seguenti aspetti:

    1. la mancanza di fiducia tra l’allora capo del DFF e il presidente del consiglio di amministrazione della FINMA in carica in quel momento sarebbe ascrivibile tra l’altro al ruolo particolarmente forte del direttore (all’epoca) della FINMA (n. 5.6.2);
    2. il consiglio di amministrazione della FINMA non è stato informato dell’esistenza né delle conseguenze del filtro prudenziale (v. n. 5.3.3.3 e 11.1.1.3).

    Stabilire quali affari siano di grande portata ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera b LFINMA rientra nel margine di apprezzamento della FINMA. Sebbene la CPI non ritenga che la FINMA abbia esercitato questa facoltà in modo inadeguato, crede che nell’interesse della certezza del diritto la suddetta disposizione debba essere riesaminata dopo una prima revisione attuata nel 2019. La Commissione prende atto che un certo margine di manovra organizzativo tra il consiglio di amministrazione e la direzione permanga in quanto inerente al sistema stesso, a prescindere dall’istituzione FINMA."

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0