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Nessuna indennità di partenza per i quadri superiori dell'Amministrazione federale e delle aziende parastatali

(23.432)Iniziativa parlamentareNella Commissione del Consiglio nazionale
Svizzera30 mag 2023
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  • MotivazioneTEXT

    Da quasi 10 anni, attuando l’iniziativa popolare «contro le retribuzioni abusive» accettata nel 2013, l’articolo 735c numero 1 CO (in precedenza art. 20 n. 1 OReSA) statuisce il divieto di versare indennità di partenza ai membri del consiglio d’amministrazione e della direzione di società le cui azioni sono quotate in borsa. È invece ancora permesso erogare questi cosiddetti «paracaduti dorati» ai quadri superiori dell’Amministrazione federale e delle aziende parastatali. Queste retribuzioni stigmatizzate vengono effettivamente ancora ordinariamente corrisposte, negli ultimi anni ad esempio presso Armasuisse, Ufficio federale di statistica, Ufficio federale della migrazione (oggi SEM), Ufficio federale del personale, Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, SUVA, Billag, SSR, Esercito svizzero, Posta svizzera ecc. Attualmente fa parlare di sé l’indennità di partenza di 12 stipendi mensili, pari a circa 330 000 franchi, versata al direttore dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini che ha rassegnato le dimissioni.

    Non sussiste alcun motivo che giustifichi l’ulteriore versamento di tali retribuzioni agli alti dirigenti dell’Amministrazione federale e delle aziende parastatali. Le retribuzioni ordinarie sono infatti già assai elevate e superano di regola addirittura quelle percepite dai consiglieri federali. L’indennità di buonuscita è in questi casi di fatto già compresa nello stipendio ordinario. Per analogia il divieto previsto per le imprese private dovrebbe quindi essere esteso anche ai quadri superiori dell’Amministrazione e delle aziende parastatali federali.

    La CIP-S e la CIP-N hanno già dato seguito a un’iniziativa parlamentare dal contenuto analogo (18.428 s Iv. Pa. Minder Aziende federali e aziende parastatali. Nessuna indennità di partenza per i quadri superiori) rispettivamente il 12 ottobre 2018 (con 5 voti contro 3 e 4 astensioni) e il 31 gennaio 2019 (con 18 voti contro 5). La CIP-N avrebbe voluto integrare la proposta nel progetto relativo all'attuazione dell'iniziativa parlamentare 16.438 n lv. Pa. Leutenegger Oberholzer «Per retribuzioni adeguate e contro gli eccessi salariali delle aziende della Confederazione e di aziende parastatali» che chiedeva l’istituzione di un tetto massimo per gli stipendi dei quadri superiori delle aziende federali e parastatali. Il Consiglio degli Stati si è però espresso due volte contro l’entrata in materia sul progetto 16.438, determinando così lo stralcio dal ruolo dell’lv. Pa.18.428 e impedendo quindi l’abolizione delle indennità di partenza in ambito federale.

  • Testo depositatoTEXT

    Occorre adeguare la legge sul personale federale e altri atti normativi specifici in modo tale che i membri delle direzioni (rispettivamente dei vertici operativi) e dei consigli d’amministrazione (rispettivamente degli organi strategici sovraordinati) dell'Amministrazione federale e di aziende e istituti parastatali non percepiscano alcuna indennità di partenza. Le retribuzioni dovute fino alla fine del rapporto contrattuale non sono considerate indennità di partenza.

  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Nessuna indennità di partenza per i quadri superiori dell'Amministrazione federale e delle aziende parastatali

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0