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Indennità di rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari

(23.404)Iniziativa parlamentareLiquidato
Svizzera27 feb 2023
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  • MotivazioneTEXT

    L'articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari dispone che all'inizio di ogni periodo di legislatura del Consiglio nazionale sia versata un'adeguata indennità di rincaro sulle retribuzioni, sulle indennità e sui contributi disciplinati dalla legge stessa.

    Riunitasi il 10 febbraio 2023, la Delegazione amministrativa ha deciso all'unanimità di chiedere all'Ufficio del Consiglio degli Stati (Ufficio-CS) di presentare un'iniziativa di commissione per compensare il rincaro, dato che quest'ultimo ha superato il 3 per cento dopo gli ultimi adeguamenti delle indennità avvenuti nel 2010 e nel 2012. Il 27 febbraio 2023, l'Ufficio-CS ha deciso, con 5 voti contro 1, di depositare un'iniziativa di commissione.

  • Testo depositatoTEXT

    Conformemente all'articolo 14 capoverso 2 della legge sulle indennità parlamentari, un progetto di ordinanza è sottoposto all'Assemblea federale al fine di adeguare opportunamente al rincaro le retribuzioni, le indennità e i contributi corrisposti ai parlamentari.

  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Indennità di rincaro sulle retribuzioni e sulle indennità dei parlamentari

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0