Modifica della legge federale sul materiale bellico
(23.403)- Tipo
- Iniziativa parlamentare
- Stato
- Liquidato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 23.403
- Inizio
- 21 feb 2023
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20230403
- Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat
- Franziska RothPartito Socialista
- Parlament
- Sicherheitspolitische Kommission Nationalrat
- Sicherheitspolitische Kommission Ständerat
- Liquidato
- RitiratoCommissione della politica di sicurezza Consiglio nazionale
- Fine delle discussioni della Commissione del Consiglio nazionale
- All'ordine del giornoCommissione della politica di sicurezza Consiglio nazionale
- All'ordine del giornoCommissione della politica di sicurezza Consiglio nazionale
- Titolo dell'oggettoModifica della legge federale sul materiale bellico
- Testo depositato
La legge federale sul materiale bellico deve essere modificata in modo tale che, in caso di forniture a Stati che si riconoscono nei nostri stessi valori e che dispongono di un regime di controllo delle esportazioni simile al nostro (elenco di Paesi dell'allegato 2 OMB), la dichiarazione di non riesportazione possa essere eccezionalmente limitata a 5 anni se il Paese di destinazione si impegna, in detta dichiarazione, a trasferire il materiale bellico dopo tale scadenza soltanto alle seguenti condizioni:
- il Paese di destinazione non viola in maniera grave i diritti umani;
- non vi è alcun rischio che il materiale bellico venga impiegato contro la popolazione civile;
- il Paese di destinazione non è coinvolto in un conflitto armato interno o internazionale. La presente restrizione non si applica ai casi in cui un Paese di destinazione si avvale del diritto di autodifesa in virtù del diritto internazionale pubblico, vale a dire quando il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dichiara in una risoluzione che le azioni della controparte sono contrarie al divieto dell'uso della forza previsto dal diritto internazionale. Nel caso in cui il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non giunga a una decisione a causa di un veto, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite deve avere constatato, con una maggioranza di due terzi, una violazione del divieto dell'uso della forza previsto dal diritto internazionale pubblico ai sensi dell'articolo 2 capoverso 4 dello Statuto delle Nazioni Unite. La presente restrizione non si applica inoltre laddove il Consiglio di Sicurezza abbia adottato misure secondo l'articolo 42 dello Statuto dell'ONU che interessano forze aeree, navali o terrestri degli Stati membri.
Le dichiarazioni di non riesportazione firmate oltre cinque anni prima dell'entrata in vigore della presente modifica di legge dai Paesi di cui all'allegato 2 dell'ordinanza sul materiale bellico e che rispettano le condizioni elencate in precedenza possono essere dichiarate nulle dal Consiglio federale su richiesta di un Governo straniero. In caso di trasferimento a uno Stato terzo, le presenti condizioni si applicano anche a quest'ultimo.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0