La tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero
(20.504)- Motivazione
La Svizzera è uno Stato contraente della Convenzione dell'ONU contro la tortura dal 1987. Tuttavia, la tortura è vietata esplicitamente soltanto nel contesto dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra. È vero che per altre disposizioni del diritto penale si rinvia al divieto di tortura, ma questo non è sufficiente. Diverse organizzazioni e istituzioni, quali l'ONU, ONG e altri attori della società civile, hanno sostenuto ripetutamente che la Svizzera dovrebbe adeguare la propria legislazione alla Convenzione contro la tortura. In particolare, la Commissione dell'ONU contro la tortura, incaricata dell'applicazione della Convenzione, ha raccomandato a più riprese alla Svizzera di inserire nel suo diritto penale la fattispecie specifica della tortura, affinché l'entità della pena comminata per gli atti di tortura corrisponda alla gravità di tali crimini. In base a osservazioni effettuate in altri Stati contraenti della Convenzione contro la tortura, la Commissione ONU ha inoltre constatato come una tale fattispecie specifica, con la rispettiva definizione di tortura, esplichi un effetto preventivo. Non si capisce perché la Svizzera non sia entrata nel merito nemmeno nel rapporto 2019 indirizzato alla Commissione.
Le singole disposizioni del diritto penale non puniscono la tortura con sufficiente coerenza ed efficacia, poiché non corrispondono integralmente alla definizione dettagliata di tortura che si trova all'articolo 1 della Convenzione. Il diritto penale presenta dunque gravi lacune, le quali possono essere sfruttate per fare in modo che gli autori di tali reati e i loro complici sfuggano a una punizione adeguata. Così facendo la Svizzera corre il rischio di essere condannata, in un prossimo futuro, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.
Le lacune della nostra legislazione nazionale hanno peraltro anche l'effetto di indebolire altri impegni internazionali assunti dal nostro Paese contro la tortura, quali la Convenzione europea per la prevenzione della tortura (ECPT) del 1987, il Protocollo facoltativo alla CAT (OPCAT) del 2002 e il Piano d'azione del DFAE contro la tortura del 2018. Tale indebolimento della credibilità è inoltre in contraddizione con la rivendicazione, spesso espressa a giusto titolo dalla Svizzera, di attenersi sempre rigorosamente alle disposizioni internazionali. L'assenza di una disposizione penale specifica relativa alla tortura nuoce altresì in modo significativo all'immagine della Svizzera, considerata uno degli attori principali nella lotta alla tortura a livello europeo e internazionale. In presenza di una fattispecie penale specifica, le persone che si sono rese colpevoli all'estero del reato di tortura potrebbero inoltre essere perseguite in Svizzera in modo più efficace, anche in ragione della Convenzione contro la tortura.
È dunque arrivato il momento che la Svizzera inserisca la tortura quale fattispecie specifica nel suo diritto penale - conformemente alle norme internazionali che ha adottato e che dovrebbe finalmente trasporre integralmente.
- Testo depositato
La tortura deve figurare come fattispecie penale a sé stante nel diritto penale svizzero.
- Titolo dell'oggettoLa tortura deve figurare come fattispecie a sé stante nel diritto penale svizzero
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