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Immunità. Trattamento delle richieste da parte dei presidenti delle due commissioni

(15.425)Iniziativa parlamentareLiquidato
Svizzera18 mar 2015
Profilo
Tipo
Iniziativa parlamentare
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
15.425
Inizio
18 mar 2015
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20150425
Contributi(1)
  • Immunitätskommission NRAutore
Cronologia(7)
  • Stralcio dal ruolo
    Consiglio nazionale
  • Liquidato
  • Nel contesto della trattazione dell'affare 16.457.
  • Vi è stato dato seguito
  • Adesione
    Commissione delle istituzioni politiche CS
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Immunità. Trattamento delle richieste da parte dei presidenti delle due commissioni
  • Testo depositatoTEXT

    Sulla base dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e dell'articolo 107 della legge sul Parlamento è presentata la seguente iniziativa:

    La legge sul Parlamento è modificata come segue:

    Art. 17

    ...

    Cpv. 4

    Le richieste manifestamente insostenibili possono essere direttamente liquidate, di comune intesa, dai presidenti delle commissioni competenti. Prima di rispondere a una richiesta i presidenti informano e documentano le commissioni sui contenuti e sulla procedura prevista. Qualora la maggioranza di una commissione richieda un esame della richiesta, si organizza una seduta.

    I presidenti delle commissioni possono rinviare alle autorità di perseguimento penale le richieste insufficienti affinché possano essere modificate. Se restano insufficienti anche dopo le modifiche, le richieste vengono comunque sottoposte alle commissioni.

  • MotivazioneTEXT

    Anche in caso di procedure abbreviate è importante che i membri delle commissioni siano informati sulle basi su cui i presidenti si sono fondati per prendere le loro decisioni, tanto più che tutti i membri delle commissioni devono essere in grado di decidere se una richiesta debba essere dibattuta o meno.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0