Equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione
(13.420)- Motivazione
Nell'esame della revisione della legge sulla cittadinanza (LCit), è stato sottolineato che la proposta di minoranza Schenker Silvia per equiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio per quanto riguarda la procedura di naturalizzazione agevolata si contrappone al tenore dell'articolo 38 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.), che limita la competenza della Confederazione a disciplinare direttamente l'acquisizione e la perdita della cittadinanza ai tre casi seguenti: origine, matrimonio e adozione.
Ne consegue che, per motivi di coerenza, occorre estendere suddetta competenza anche al disciplinamento della naturalizzazione in caso di unioni domestiche registrate. A tale scopo sarebbe necessario un adeguamento dell'articolo 38 capoverso 1 della Costituzione, per esempio nella seguente forma: "La Confederazione disciplina l'acquisizione e la perdita della cittadinanza per origine, matrimonio, unione domestica registrata e adozione. Disciplina inoltre la perdita della cittadinanza svizzera per altri motivi e la reintegrazione nella medesima." Una simile estensione si impone altresì con urgenza anche nell'ottica del divieto di discriminazione di cui all'articolo 8 della Costituzione.
Ciò darebbe contemporaneamente alla Confederazione la possibilità di attuare in parallelo l'equiparazione a livello di legge, nello specifico nella LCit, nel rispetto di tale divieto.
- Testo depositato
Fondandoci sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presentiamo la seguente iniziativa parlamentare:
L'Assemblea federale è invitata a istituire le basi legali per attuare l'equiparazione tra le unioni domestiche registrate e i coniugi nella procedura di naturalizzazione.
- Titolo dell'oggettoEquiparare le unioni domestiche registrate e il matrimonio nella procedura di naturalizzazione
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0