Legge federale sulla protezione delle acque. Modifica
(13.314)- Tipo
- Iniziativa cantonale
- Stato
- Liquidato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 13.314
- Inizio
- 3 dic 2013
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20130314
- CHE16 mar 2015
- CHE23 set 2015
- CHE3 dic 2015
- Esito: 90 Sì · 69 No · 1 Ast. · 40 Assente
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie NR
- Jacques BourgeoisPLR.I Liberali Radicali
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SR
- Daniel FässlerAlleanza del Centro
- Ständerat
- Non è dato seguitoConsiglio degli Stati
- Liquidato
- È dato seguitoConsiglio nazionale
- Trattato dalle due Camere
- Trattato dal Consiglio degli Stati
- Titolo dell'oggettoLegge federale sulla protezione delle acque. Modifica
- Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Zugo presenta la seguente iniziativa:
Vi presentiamo la seguente iniziativa che chiede di adeguare la legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (RS 814.20; LPAc) e l'ordinanza del 28 ottobre 1998 sulla protezione delle acque (RS 814.201; OPAc) secondo i principi seguenti:
- nell'ambito della legge sulla protezione delle acque, l'utilizzazione e la sistemazione dei terreni situati nello spazio riservato alle acque devono essere disciplinate in modo da non limitare eccessivamente - anche nelle zone dove i corsi d'acqua sono molto ramificati - le modalità di sfruttamento secondo tradizione dei terreni agricoli se non ne risulta un beneficio tangibile per la protezione delle acque;
- se necessario occorre rinunciare completamente all'obbligo di sistemazione e sfruttamento estensivi dello spazio riservato alle acque.
- Motivazione
L'articolo 36a capoverso 3 LPAc statuisce che in futuro lo spazio riservato alle acque venga sistemato e sfruttato in modo estensivo. Su tale base il Consiglio federale ha stabilito nell'articolo 41c capoverso 3 OPAc che nello spazio riservato alle acque non è consentito utilizzare né concimi né prodotti fitosanitari. Il Consiglio federale ha inoltre vincolato lo sfruttamento estensivo dello spazio riservato alle acque statuito nella LPAc alle esigenze dell'ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13). In questo modo viene prescritta la data del primo sfalcio possibile o l'esclusiva destinazione a pascolo di taluni terreni. Non è così ammesso lo sfruttamento misto secondo tradizione di un terreno dove la data di sfalcio può essere scelta liberamente e sul quale è altresì possibile far pascolare gli animali. Ne risultano enormi ostacoli per l'economia del lavoro senza benefici a livello della protezione delle acque.
Nelle Prealpi e nei terreni argillosi presenti in ampie parti esiste una rete di corsi d'acqua straordinariamente fitta. Contrariamente alla pianura non è raro che un terreno sia attraversato da più ruscelli, anche piccoli. L'economia pastorizia e lattiera praticate in prevalenza nelle Prealpi sono perciò toccate ben oltre la media e massicciamente limitate dalle disposizioni della riveduta legislazione sulla protezione delle acque.
Fissando la data del primo sfalcio possibile e limitando la pascolazione, le particelle utilizzate a scopo agricolo, comunque già piccole, vengono frazionate in modo esponenziale rendendo il loro sfruttamento assai più arduo. Inoltre, l'elaborazione dei relativi contratti di utilizzo, il pagamento delle indennità ma anche il controllo delle prescrizioni comportano un elevato dispendio di tempo e personale con un rapporto negativo tra profitto e onere.
Siamo convinti che le fasce tampone con divieto di concimazione prescritte nell'ordinanza sui pagamenti diretti bastano da sole a tenere sufficientemente conto degli aspetti della protezione delle acque. Fissare nella legislazione la data del primo sfalcio possibile e limitare la pascolazione non migliorano la protezione delle acque.
La necessaria e ampia motivazione, ai sensi dell'articolo 115 capoverso 2 LParl, dell'iniziativa cantonale è desumibile dal rapporto e dalla proposta del Consiglio di Stato del 5 novembre 2013 (oggetto n. 2147.2-14493) allegati, approvati senza modifiche dal Gran Consiglio.
Vi chiediamo di aderire alla proposta di cui sopra e di introdurre rapidamente la modifica del diritto necessaria a tal fine.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0