Adeguamento della legge sulla protezione delle acque
(13.307)- Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone dei Grigioni presenta la seguente iniziativa:
La legge federale sulla protezione delle acque (LPAc; RS 814.20) dev'essere adeguata in funzione dei seguenti principi:
a. gli interessi dei proprietari fondiari e dell'agricoltura vanno tenuti maggiormente in considerazione;
b. ai cantoni è attribuita la competenza e concessa la libertà di considerare maggiormente gli interessi riguardanti la protezione di superfici agricole utili e costruzioni ad ubicazione vincolata;
c. occorre garantire un'effettiva sostituzione delle superfici per l'avvicendamento delle colture conformemente all'articolo 36a capoverso 3 LPAc;
d. i proprietari e i gestori delle superfici interessate devono essere previamente consultati conformemente all'articolo 36a capoverso 1 LPAc e coinvolti nelle decisioni.
- Titolo dell'oggettoAdeguamento della legge sulla protezione delle acque
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