Modifica della Costituzione federale (art. 8 cpv. 2) e del Codice penale (art. 261bis)
(13.304)- Tipo
- Iniziativa cantonale
- Stato
- Liquidato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 13.304
- Inizio
- 26 feb 2013
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20130304
- Esito: 102 Sì · 81 No · 3 Ast. · 14 Assente
- Beat FlachPartito Verde Liberale
- Kommission für Rechtsfragen NR
- Rebecca Ana RuizPartito Socialista
- Kommission für Rechtsfragen SR
- Ständerat
- Liquidato
- Non è dato seguitoConsiglio degli Stati
- Trattato dalle due Camere
- È dato seguitoConsiglio nazionale
- Trattato dal Consiglio degli Stati
- Titolo dell'oggettoModifica della Costituzione federale (art. 8 cpv. 2) e del Codice penale (art. 261bis)
- Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, la Repubblica e Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:
Domanda all'Assemblea federale di:
- modificare l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale nel modo seguente:
Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'orientamento sessuale, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.
- modificare l'articolo 261bis del Codice penale svizzero nel modo seguente:
Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale;
chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia, religione o orientamento sessuale;
chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;
chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;
chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,
è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0