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Modifica della Costituzione federale (art. 8 cpv. 2) e del Codice penale (art. 261bis)

(13.304)Iniziativa cantonaleLiquidato
Svizzera26 feb 2013
Profilo
Tipo
Iniziativa cantonale
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
13.304
Inizio
26 feb 2013
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20130304
Contributi(6)
  • Beat FlachAutorePartito Verde Liberale
  • Kommission für Rechtsfragen NRCommissione competente
  • Rebecca Ana RuizAutorePartito Socialista
  • Kommission für Rechtsfragen SRCommissione competente
  • StänderatConsiglio iniziale
Cronologia(6)
  • Liquidato
  • Non è dato seguito
    Consiglio degli Stati
  • Trattato dalle due Camere
  • È dato seguito
    Consiglio nazionale
  • Trattato dal Consiglio degli Stati
Testi(2)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Modifica della Costituzione federale (art. 8 cpv. 2) e del Codice penale (art. 261bis)
  • Testo depositatoTEXT

    Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, la Repubblica e Cantone di Ginevra presenta la seguente iniziativa:

    Domanda all'Assemblea federale di:

    - modificare l'articolo 8 capoverso 2 della Costituzione federale nel modo seguente:

    Nessuno può essere discriminato, in particolare a causa dell'origine, della razza, del sesso, dell'orientamento sessuale, dell'età, della lingua, della posizione sociale, del modo di vita, delle convinzioni religiose, filosofiche o politiche, e di menomazioni fisiche, mentali o psichiche.

    - modificare l'articolo 261bis del Codice penale svizzero nel modo seguente:

    Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale;

    chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia, religione o orientamento sessuale;

    chiunque, nel medesimo intento, organizza o incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa;

    chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discredita o discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità;

    chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia, religione o orientamento sessuale, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico,

    è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0