Contributi federali sufficienti per la protezione dalle inondazioni
(09.310)Svizzera5 mag 2009
Testi(2)
Ordinato per Data dell'intervento, Decrescente
Ordina per
Formato
2 Risultati
- Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Lucerna sottopone all'Assemblea federale la seguente iniziativa:
La Confederazione stanzia nel budget e nei piani finanziari i contributi federali previsti dalla legge per coprire il fabbisogno annuo dei cantoni per la protezione dalle inondazioni.
- Titolo dell'oggettoContributi federali sufficienti per la protezione dalle inondazioni
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0