Divieto di transito attraverso la Svizzera di animali vivi da macello provenienti dall'UE
(09.309)Svizzera5 mag 2009
Testi(2)
Ordinato per Data dell'intervento, Decrescente
Ordina per
Formato
2 Risultati
- Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Lucerna sottopone all'Assemblea federale la seguente iniziativa:
La Confederazione è incaricata di vietare il transito attraverso la Svizzera di animali vivi da macello.
- Titolo dell'oggettoDivieto di transito attraverso la Svizzera di animali vivi da macello provenienti dall'UE
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0