Moratoria sulla coltura di piante geneticamente modificate. Proroga
(09.308)Svizzera30 mar 2009
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- Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il cantone di Neuchâtel sottopone all'Assemblea federale la seguente iniziativa:
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera emana le disposizioni costituzionali o legislative necessarie per prorogare di tre anni almeno la moratoria sugli organismi geneticamente modificati prevista dall'articolo 197 numero 7 della Costituzione federale.
- Titolo dell'oggettoMoratoria sulla coltura di piante geneticamente modificate. Proroga
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0