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Punibilità del consumo e del commercio di pornografia infantile e di altra pronografia vietata. Inasprimento della pena (art. 197 n. 3bis CP)

(06.301)Iniziativa cantonaleLiquidato
Svizzera30 gen 2006
Contributi(6)
Cronologia(7)
  • Stralcio dal ruolo
    Consiglio nazionale
  • Liquidato
  • Trattato dal Consiglio degli Stati
  • Il termine imposto è prorogato fino alla sessione estiva 2014.
    Consiglio degli Stati
  • Vi è stato dato seguito
Testi(2)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Punibilità del consumo e del commercio di pornografia infantile e di altra pronografia vietata. Inasprimento della pena (art. 197 n. 3bis CP)
  • Testo depositatoTEXT

    Visto l'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone di Basilea Campagna presenta la seguente iniziativa:

    Le autorità federali sono invitate a modificare il Codice penale in modo tale che il consumo e il commercio di pornografia infantile e di altra pornografia vietata siano puniti e la pena prevista dall'articolo 197 numero 3bis del Codice penale sia inasprita.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0