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Giurisdizione costituzionale

(05.445)Iniziativa parlamentareLiquidato
Svizzera7 ott 2005
Profilo
Tipo
Iniziativa parlamentare
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
05.445
Inizio
7 ott 2005
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20050445
Trattande
Votazioni(4)
Contributi(15)
Cronologia(8)
  • Liquidato
  • Non entrare in materia.
    Consiglio nazionale
  • Trattato dalle due Camere
  • Trattato dal Consiglio nazionale
  • Vi è stato dato seguito
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Giurisdizione costituzionale
  • Testo depositatoTEXT

    Fondandomi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale e sull'articolo 107 della legge sul Parlamento, presento la seguente iniziativa parlamentare:

    La Costituzione federale va modificata come segue:

    Art. 189 Giurisdizione costituzionale

    Cpv. 1

    Il Tribunale federale giudica le controversie per violazione del:

    a. diritto federale;

    b. diritto internazionale pubblico;

    c. diritto intercantonale;

    d. diritti costituzionali cantonali;

    e. garanzie dei cantoni in favore dei comuni e di altri enti di diritto pubblico.

    Cpv. 2

    Giudica le controversie tra la Confederazione e i cantoni o tra i cantoni.

    Cpv. 3

    La legge può conferire altre competenze al Tribunale federale.

    Cpv. 4

    Gli atti dell'Assemblea federale e del Consiglio federale non possono essere impugnati dinnanzi al Tribunale federale.

    Art. 189bis Controllo delle norme

    Cpv. 1

    Il Tribunale federale verifica in relazione con un atto d'applicazione se una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale viola leggi costituzionali o il diritto internazionale pubblico.

    Cpv. 2

    Su richiesta di un cantone, il Tribunale federale verifica in relazione con un atto d'applicazione se una legge federale o un decreto federale di obbligatorietà generale viola le garanzie costituzionalmente garantite dei cantoni.

    Cpv. 3

    Il Tribunale federale decide fino a che punto vanno applicati la legge federale o il decreto federale di obbligatorietà generale.

    Cpv. 4

    Per il resto, né il Tribunale federale né un'altra autorità può vietare l'applicazione di una legge federale, di un decreto federale di obbligatorietà generale o del diritto internazionale pubblico.

  • BegründungTEXT

    Nachdem bei der Totalrevision der Bundesverfassung die Normenkontrolle an formellen Streitereien zwischen den beiden Räten gescheitert war, stellte Otto Zwygart (EVP/BE) am 8. Oktober 1999 mit einer parlamentarischen Initiative den ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates wieder zur Diskussion. Er tat dies aus der Überzeugung heraus, dass die Verfassungsgerichtsbarkeit ein wesentliches Element des Rechtsstaates sei und dass eine seriöse Behandlung des Themas, losgelöst vom Druck einer Totalrevision und den damaligen zeitlichen Zwängen eines Legislaturendes, sinnvoll sei.

    Leider lehnte die Kommission für Rechtsfragen die parlamentarische Initiative am 3. Juli 2000 ab. Der Nationalrat schloss sich am 2. Oktober 2000 mehrheitlich dieser Auffassung an und gab ihr deshalb keine Folge.

    In den vergangenen fünf Jahren seit der Behandlung der parlamentarischen Initiative Zwygart zeigte sich immer wieder, dass das Fehlen dieser Verfassungsgerichtsbarkeit in unserem Rechtsstaat einen Mangel darstellt. Aus diesem Grund stelle ich den damaligen Vorschlag wieder zur Diskussion.

    Zur inhaltlichen Begründung weise ich auf die Botschaft des Bundesrates vom 20. November 1996 über eine neue Bundesverfassung und auf die Voten der Mitglieder der LdU/EVP-Fraktion in den parlamentarischen Beratungen über die Totalrevision der Bundesverfassung hin.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0