Traffico d'agglomerato
(04.303)Svizzera24 mag 2004
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- Testo depositato
Fondandosi sull'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione federale, il Cantone San Gallo sottopone all'Assemblea federale l'iniziativa seguente:
La Costituzione federale e la legislazione sull'utilizzazione a destinazione vincolata dell'imposta sugli oli minerali devono essere modificate in modo che i proventi dell'imposta di consumo sui carburanti così come il ricavo netto della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali possano essere utilizzati anche per misure volte al miglioramento dei trasporti pubblici e privati (compreso il traffico lento) nelle città e negli agglomerati; questi mezzi devono essere attribuiti ai Cantoni nell'ambito di programmi pluriennali.
- Titolo dell'oggettoTraffico d'agglomerato
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0