Vendita dell'oro eccedente della Banca nazionale
(03.315)Svizzera29 ott 2003
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- Testo depositato
In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione, il Gran consiglio della Repubblica e Cantone de di Neuchâtel sottopone all'Assemblea federale la seguente iniziativa:
L'Assemblea federale della Confederazione svizzera emana le disposizioni legislative del caso affinché:
a. il capitale risultante dalla vendita delle riserve auree eccedenti della Banca nazionale sia attribuito per due terzi ai Cantoni;
b. la parte spettante ai Cantoni sia ripartita secondo i principi di cui all'articolo 27 della legge federale del 23 dicembre 1953 sulla Banca nazionale (LBN);
c. i Cantoni possano disporre liberamente della parte che spetta loro.
- Titolo dell'oggettoVendita dell'oro eccedente della Banca nazionale
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0