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Vendita dell'oro eccedente della Banca nazionale

(03.315)Iniziativa cantonaleLiquidato
Svizzera29 ott 2003
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  • Testo depositatoTEXT

    In virtù dell'articolo 160 capoverso 1 della Costituzione, il Gran consiglio della Repubblica e Cantone de di Neuchâtel sottopone all'Assemblea federale la seguente iniziativa:

    L'Assemblea federale della Confederazione svizzera emana le disposizioni legislative del caso affinché:

    a. il capitale risultante dalla vendita delle riserve auree eccedenti della Banca nazionale sia attribuito per due terzi ai Cantoni;

    b. la parte spettante ai Cantoni sia ripartita secondo i principi di cui all'articolo 27 della legge federale del 23 dicembre 1953 sulla Banca nazionale (LBN);

    c. i Cantoni possano disporre liberamente della parte che spetta loro.

  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Vendita dell'oro eccedente della Banca nazionale

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0