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La regolamentazione della caccia notturna rimane di competenza dei Cantoni

(26.4710)MozioneFine delle discussioni della Commissione del degli Stati
Svizzera27 ott 2026
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati
Parlamento
Svizzera
Numero
26.4710
Inizio
27 ott 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20264710
Contributi(7)
  • Severin BrünggerAutorePLR.I Liberali Radicali
  • Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SRAutore
  • Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und KommunikationDipartimento responsabile
  • Provisorische Kommission-VCommissione competente
  • Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SRCommissione competente
Cronologia(3)
  • Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati
  • Depositato
  • Annunciato
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    La regolamentazione della caccia notturna rimane di competenza dei Cantoni
  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) di modo che la determinazione di divieti di caccia notturna e la definizione delle eccezioni continuino a rimanere di competenza dei Cantoni. L’articolo 3ter OCP deve essere pertanto adeguato o abrogato.

  • MotivazioneTEXT

    Secondo l’articolo 79 della Costituzione federale la Confederazione emana i principi sull’esercizio della caccia, mentre secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge sulla caccia (LCP) il disciplinamento e la pianificazione della caccia spettano ai Cantoni. A tal fine, questi ultimi devono tenere conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell’agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. Secondo l’articolo 3 capoverso 2 LCP i Cantoni stabiliscono inoltre le premesse per l’autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un’efficace sorveglianza. Le regolamentazioni cantonali sulla caccia notturna si sono dimostrate efficaci: tengono conto dei diversi sistemi di caccia, delle specie selvatiche, delle condizioni paesaggistiche e delle colture agricole. Per contro, una regolamentazione dettagliata uniforme a livello federale non tiene conto di queste differenze.

    Con l’articolo 3ter OCP il Consiglio federale ha introdotto a livello nazionale un divieto di caccia notturna nei boschi. Questa norma è molto più di una semplice disposizione di principio: si tratta difatti di una direttiva federale dettagliata che ingerisce in un settore attribuito in linea di principio ai Cantoni secondo la Costituzione federale e la legge. L’articolo 3ter LCP non è pertanto discutibile soltanto dal punto di vista federalistico, ma anche da quello di sistematica delle competenze e della legge. L’ordinanza non può invertire di fatto la ripartizione delle competenze prevista dalla legge.

    Un divieto generale a livello federale di caccia notturna nei boschi non è oggettivamente necessario e può complicare la prevenzione di danni causati dalla selvaggina, in particolare dai cinghiali. In talune circostanze un singolo abbattimento mirato da un appostamento può causare meno stress e disturbo rispetto a una pressione venatoria generale o a uno spostamento della caccia su superfici aperte. I Cantoni possono prevedere disciplinamenti in maniera più precisa, proporzionata e attenta alle condizioni locali. Uno spostamento verso i campi, in particolare di notte, potrebbe indurre altri ungulati selvatici (caprioli, cervi ecc.) a non cercare più il loro cibo nei campi, ma sempre più nei boschi, cosa che potrebbe portare a un aumento dei danni causati dalla selvaggina, come il brucamento o lo scortecciamento dei boschi, e compromettere le misure forestali volte a preservare il bosco nel contesto del cambiamento climatico.

    La legislazione federale deve quindi limitarsi a disciplinare i principi della caccia. La regolamentazione concreta della caccia notturna e delle eccezioni necessarie deve continuare a rimanere di competenza dei Cantoni.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0