La regolamentazione della caccia notturna rimane di competenza dei Cantoni
(26.4710)- Tipo
- Mozione
- Stato
- Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 26.4710
- Inizio
- 27 ott 2026
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20264710
- Severin BrünggerPLR.I Liberali Radicali
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SR
- Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation
- Provisorische Kommission-V
- Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SR
- Fine delle discussioni della Commissione del degli Stati
- Depositato
- Annunciato
- Titolo dell'oggettoLa regolamentazione della caccia notturna rimane di competenza dei Cantoni
- Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’ordinanza sulla caccia (OCP; RS 922.01) di modo che la determinazione di divieti di caccia notturna e la definizione delle eccezioni continuino a rimanere di competenza dei Cantoni. L’articolo 3ter OCP deve essere pertanto adeguato o abrogato.
- Motivazione
Secondo l’articolo 79 della Costituzione federale la Confederazione emana i principi sull’esercizio della caccia, mentre secondo l’articolo 3 capoverso 1 della legge sulla caccia (LCP) il disciplinamento e la pianificazione della caccia spettano ai Cantoni. A tal fine, questi ultimi devono tenere conto delle condizioni locali, nonché delle esigenze dell’agricoltura, della protezione della natura, della protezione degli animali e della salute animale. Secondo l’articolo 3 capoverso 2 LCP i Cantoni stabiliscono inoltre le premesse per l’autorizzazione di caccia, determinano il sistema e le zone di caccia e provvedono ad un’efficace sorveglianza. Le regolamentazioni cantonali sulla caccia notturna si sono dimostrate efficaci: tengono conto dei diversi sistemi di caccia, delle specie selvatiche, delle condizioni paesaggistiche e delle colture agricole. Per contro, una regolamentazione dettagliata uniforme a livello federale non tiene conto di queste differenze.
Con l’articolo 3ter OCP il Consiglio federale ha introdotto a livello nazionale un divieto di caccia notturna nei boschi. Questa norma è molto più di una semplice disposizione di principio: si tratta difatti di una direttiva federale dettagliata che ingerisce in un settore attribuito in linea di principio ai Cantoni secondo la Costituzione federale e la legge. L’articolo 3ter LCP non è pertanto discutibile soltanto dal punto di vista federalistico, ma anche da quello di sistematica delle competenze e della legge. L’ordinanza non può invertire di fatto la ripartizione delle competenze prevista dalla legge.
Un divieto generale a livello federale di caccia notturna nei boschi non è oggettivamente necessario e può complicare la prevenzione di danni causati dalla selvaggina, in particolare dai cinghiali. In talune circostanze un singolo abbattimento mirato da un appostamento può causare meno stress e disturbo rispetto a una pressione venatoria generale o a uno spostamento della caccia su superfici aperte. I Cantoni possono prevedere disciplinamenti in maniera più precisa, proporzionata e attenta alle condizioni locali. Uno spostamento verso i campi, in particolare di notte, potrebbe indurre altri ungulati selvatici (caprioli, cervi ecc.) a non cercare più il loro cibo nei campi, ma sempre più nei boschi, cosa che potrebbe portare a un aumento dei danni causati dalla selvaggina, come il brucamento o lo scortecciamento dei boschi, e compromettere le misure forestali volte a preservare il bosco nel contesto del cambiamento climatico.
La legislazione federale deve quindi limitarsi a disciplinare i principi della caccia. La regolamentazione concreta della caccia notturna e delle eccezioni necessarie deve continuare a rimanere di competenza dei Cantoni.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0