La croce svizzera esclusivamente sui prodotti fabbricati o trasformati in Svizzera
(26.474)Svizzera16 ott 2026
Profilo
- Tipo
- Iniziativa parlamentare
- Stato
- Depositato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 26.474
- Inizio
- 16 ott 2026
Riferimenti e fonte
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20260474
Contributi(5)
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR
- Parlament
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR
- Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR
- Ständerat
Cronologia(2)
- Depositato
- Annunciato
Testi(2)
- Titolo dell'oggettoLa croce svizzera esclusivamente sui prodotti fabbricati o trasformati in Svizzera
- Testo depositato
La legge sulla protezione dei marchi (LPM) deve prevedere che solo i prodotti fabbricati o trasformati in Svizzera possono recare la croce svizzera.
Tale chiarimento giuridico deve sancire i seguenti principi:
- la croce svizzera può essere utilizzata, in relazione alle indicazioni di cui all’articolo 47 capoverso 3ter LPM, a condizione che la trasformazione o la fabbricazione grazie alla quale il prodotto acquisisce le sue caratteristiche essenziali avvenga effettivamente in Svizzera;
- se la trasformazione o la fabbricazione grazie alla quale il prodotto acquisisce le sue caratteristiche essenziali avviene all’estero, le indicazioni relative alle attività svolte in Svizzera possono essere fornite solo in forma testuale e senza l’uso della croce svizzera.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0