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Protezione delle future madri e dei neonati

(26.4567)MozioneDepositato
Svizzera2 ott 2026
Profilo
Tipo
Mozione
Stato
Depositato
Parlamento
Svizzera
Numero
26.4567
Inizio
2 ott 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20264567
Contributi(28)
Cronologia(1)
  • Depositato
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Protezione delle future madri e dei neonati
  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un progetto di legge che preveda l’introduzione di un congedo prenatale di due settimane, finanziato tramite le indennità di perdita di guadagno. Questo congedo non dovrà intaccare il congedo di maternità che segue il parto.

  • MotivazioneTEXT

    Secondo il rapporto redatto in adempimento del postulato 15.3793, l’80 per cento delle donne deve interrompere l’attività professionale durante la gravidanza. Nelle due settimane prima del parto, il 70 per cento delle future madri è in congedo malattia. Soltanto 1 donna su 6 lavora fino al parto.

    Un congedo parentale di due settimane prima del parto offrirebbe grandi benefici per la salute e l’organizzazione delle future madri in Svizzera. In particolare, ridurrebbe sia i rischi di complicazioni mediche o di parto prematuro dovuti allo stress professionale che l’ansia legata al cumulo del lavoro e degli ultimi preparativi, eviterebbe di dover ricorrere a congedi per malattia, che provocano tensioni con i datori di lavoro, e lascerebbe il tempo per accogliere i neonati nelle migliori condizioni possibili. Inoltre, riducendo la fatica e lo stress della madre prima del parto, il congedo prenatale inciderebbe anche indirettamente, ma positivamente, sulla salute del neonato.

    Infine, l’introduzione di un congedo prenatale avrebbe conseguenze positive per i datori di lavoro: come sottolinea peraltro il Consiglio federale nel parere in risposta alla mozione 24.4492, questo congedo permetterebbe una migliore prevedibilità e ridurrebbe i loro rischi finanziari liberandoli dall’obbligo di continuare a versare il salario nel periodo in questione.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0