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Quali esperienze sono state raccolte dall’entrata in vigore dell’articolo 92 LSerFi?

(26.1045)InterrogazioneDepositato
Svizzera1 ott 2026
Profilo
Tipo
Interrogazione
Stato
Depositato
Parlamento
Svizzera
Numero
26.1045
Inizio
1 ott 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20261045
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  • Depositato
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    Quali esperienze sono state raccolte dall’entrata in vigore dell’articolo 92 LSerFi?
  • Testo depositatoTEXT

    Dal 1° gennaio 2020 gli articoli 89–91 della legge del 15 giugno 2018 sui servizi finanziari (LSerFi; RS 950.1) puniscono la violazione delle norme di comportamento e dell’obbligo di pubblicazione del prospetto e di informazione come pure l’offerta illecita di strumenti finanziari. L’articolo 92 esclude da tale disposizione gli assoggettati alla vigilanza ai sensi dell’articolo 3 della legge del 22 giugno 2007 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA; RS 956.1) e le persone che esercitano un’attività per loro conto. Il Parlamento intendeva sanzionare tali soggetti in base alla legislazione in materia di vigilanza anziché mediante sanzioni penali. Nel suo parere in risposta alla mozione 25.3922, il Consiglio federale stesso definisce tale meccanismo come «una disposizione atipica nell’ambito finanziario». Dopo oltre sei anni, ancora manca una panoramica sui risultati ottenuti con questa soluzione.

     

    Invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande:

    1. Quanti procedimenti penali basati sugli articoli 89–91 LSerFi ha avviato il Dipartimento federale delle finanze dal 2020? Quanti si sono conclusi con una condanna e quali categorie di fornitori di servizi finanziari hanno interessato?
    2. Nello stesso periodo, quanti procedimenti di «enforcement» per violazione dei relativi obblighi previsti dalla LSerFi (in particolare art. 8, 10–14 e 26) ha avviato la FINMA nei confronti di assoggettati alla vigilanza e di persone fisiche, e con quali provvedimenti si sono conclusi?
    3. Quante violazioni di questo tipo da parte dei gestori patrimoniali sono state riscontrate e segnalate alla FINMA dagli organismi di vigilanza? Quali conseguenze hanno avuto?
    4. Nel concreto, quali sanzioni deve aspettarsi un consulente bancario che viola intenzionalmente questi obblighi rispetto a un consulente in materia di investimenti non assoggettato alla vigilanza?
    5. In base alle esperienze maturate, il Consiglio federale ritiene che le sanzioni in base alla legislazione sulla vigilanza abbiano effetti altrettanto efficaci e deterrenti di quelle penali, nonostante la FINMA non possa infliggere multe?
    6. Come valuta la disparità di trattamento nell’ottica dell’uguaglianza giuridica e della protezione dei clienti?
    7. Quali prime conclusioni ne trae? È prevista una valutazione? L’articolo 92 verrà riesaminato nel quadro dei lavori sugli strumenti a disposizione della FINMA (competenza in materia di multe, responsabilità)?

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0