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A partire da quando UBS deve informare la FINMA in merito alla sua eventuale partenza dalla Svizzera, spesso evocata?

(26.1043)InterrogazioneDepositato
Svizzera30 set 2026
Profilo
Tipo
Interrogazione
Stato
Depositato
Parlamento
Svizzera
Numero
26.1043
Inizio
30 set 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20261043
Contributi(2)
  • Olivier FellerAutorePLR.I Liberali Radicali
  • NationalratConsiglio iniziale
Cronologia(1)
  • Depositato
Testi(2)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    A partire da quando UBS deve informare la FINMA in merito alla sua eventuale partenza dalla Svizzera, spesso evocata?
  • Testo depositatoTEXT

    Nel contesto dei dibattiti parlamentari relativi alle esigenze in materia di fondi propri, l’ipotesi della partenza di UBS dalla Svizzera viene di nuovo accennata in modo regolare. Ne è un esempio un articolo del 27 settembre 2026 del giornale SonntagsBlick.

     

    La minaccia della delocalizzazione di una grande banca non è certo una novità. In un’intervista del 6 febbraio 2011, Hans-Ulrich Meister, all’epoca membro della direzione generale di Credit Suisse, aveva dichiarato alla SonntagsZeitung che la banca sarebbe stata obbligata a esaminare alternative qualora le condizioni quadro in Svizzera fossero evolute negativamente dal suo punto di vista. Il 3 ottobre 2017, in un contesto politico ed economico comunque diverso da quello che conosciamo oggi, Sergio Ermotti, all’epoca direttore generale (CEO) di UBS Group SA, in un’intervista pubblicata dalla rivista Bloomberg Markets aveva inoltre già dichiarato che niente era sicuro al 100 per cento, neanche che UBS sarebbe rimasta in Svizzera.

     

    L'art. 29 cpv. 2 LFINMA impone agli assoggettati di notificare senza indugio alla FINMA tutti gli eventi di grande importanza ai fini della vigilanza. Nel suo messaggio concernente la LFINMA, il Consiglio federale aveva menzionato in particolare i cambiamenti della strategia aziendale che si ripercuotono in modo essenziale sui rischi di una persona sottoposta a vigilanza (FF 2006 2625, 2675).

     

    1. I ripetuti accenni pubblici alla partenza di UBS possono costituire un fatto che deve essere notificato senza indugio alla FINMA?

     

    2. Qualora UBS prendesse concretamente in considerazione l’ipotesi di lasciare la Svizzera, a partire da quale fase dovrebbe informare la FINMA (studi o scenari interni, lavori preparatori o decisione formale)?

     

    3. Di quali strumenti dispone la FINMA per assicurarsi di essere informata con sufficiente anticipo e per far rispettare gli obblighi applicabili?

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0