Statuto S: chi beneficia di prestazioni sociali contribuisca alla collettività
(26.4350)- Tipo
- Mozione
- Stato
- Depositato
- Parlamento
- Svizzera
- Numero
- 26.4350
- Inizio
- 30 set 2026
- Fonte ufficiale
- Profilo ufficiale
- ID esterno
- 20264350
- Lorenzo QuadriLega dei Ticinesi
- Nationalrat
- Depositato
- Titolo dell'oggettoStatuto S: chi beneficia di prestazioni sociali contribuisca alla collettività
- Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di proporre le necessarie modifiche della legge sull'asilo (LAsi), in particolare dell'articolo 82, e della relativa ordinanza d'esecuzione, affinché i titolari dello statuto di protezione S abili al lavoro e beneficiari dell'assistenza sociale siano tenuti a partecipare, quale condizione per il mantenimento delle prestazioni assistenziali, a programmi di occupazione, integrazione o pubblica utilità, qualora non svolgano già un'attività lucrativa o una formazione. Il rifiuto di partecipare deve comportare una riduzione proporzionata delle prestazioni assistenziali.
- Motivazione
Lo statuto S garantisce protezione ai profughi ucraini che ne beneficiano. Ma la solidarietà della collettività non può essere intesa come un sistema di soli diritti: chi è in grado di lavorare e dipende dall'assistenza pubblica deve, per quanto possibile, essere chiamato a contribuire alla collettività che lo sostiene.
In Ticino, il tasso di occupazione dei titolari di statuto S è tra i più bassi della Svizzera. Di conseguenza, l’accettazione da parte della popolazione residente ne risente, come è normale che avvenga.
La legislazione federale contempla già i programmi d'occupazione per le persone nel settore dell'asilo. Manca tuttavia un principio chiaro che colleghi la fruizione di prestazioni assistenziali da parte dei titolari di statuto S abili al lavoro alla partecipazione ad un'attività di pubblica utilità. Si propone di colmare questa lacuna.
E’ pertanto opportuno che la Confederazione crei una base legale affinché i Cantoni possano imporre ai titolari S che beneficiano dell'assistenza e sono abili al lavoro la partecipazione a programmi di occupazione o di pubblica utilità.
La regola dovrà valere anche per i permessi B che, da marzo 2027, deriveranno dallo statuto S.
Le attività dovranno essere svolte nell'interesse pubblico, senza sostituire posti di lavoro regolari e senza creare concorrenza con l'economia privata. L'impegno dovrà essere proporzionato e dovrà tenere conto della situazione individuale.
In caso di rifiuto ingiustificato, la normativa dovrà permettere una riduzione proporzionata delle prestazioni assistenziali.
Dati: OpenParlData · CC BY 4.0