Riconoscere gli accrediti per compiti educativi dell’AVS per i versamenti al pilastro 3a
(26.4320)- Motivazione
Il sistema di previdenza penalizza sistematicamente le persone con redditi modesti e quelle con interruzioni dell’attività professionale. Questa situazione riguarda in particolare le giovani famiglie. Chi decide consapevolmente di ridurre, se non di interrompere completamente, l’attività lucrativa per accudire i figli non può effettuare versamenti alla previdenza professionale, o può farlo soltanto in misura molto limitata. Spesso non sono possibili nemmeno versamenti volontari alla previdenza individuale vincolata del pilastro 3a.
Per ogni anno in cui vi sono figli di età inferiore a 16 anni, l’AVS computa un reddito fittizio che viene considerato per il calcolo della rendita.
Questo accredito per compiti educativi corrisponde al triplo della rendita minima annua ed è volto a indennizzare il lavoro educativo dei genitori che per accudire i figli riducono il proprio grado di occupazione o cessano l’attività lucrativa. In questo modo s’intende evitare che, durante la vecchiaia, le madri o i padri percepiscano una rendita AVS più bassa a causa del fatto che hanno potuto conseguire soltanto un reddito più modesto.
Questo reddito fittizio deve essere equiparato a un reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS effettivo, in modo che anch’esso consenta di effettuare versamenti alla previdenza individuale vincolata del pilastro 3a.
Così le famiglie che pianificano per tempo il loro futuro finanziario potrebbero essere maggiormente sostenute nel garantire la loro sicurezza finanziaria nella vecchiaia.
- Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di modificare l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) in modo che anche le persone che percepiscono accrediti per compiti educativi nell’AVS possano effettuare versamenti volontari, fino all’importo massimo previsto, alla previdenza individuale vincolata del pilastro 3a. Gli accrediti per compiti educativi vanno trattati come un normale reddito soggetto all’AVS conseguito dai lavoratori salariati o indipendenti.
- Titolo dell'oggettoRiconoscere gli accrediti per compiti educativi dell’AVS per i versamenti al pilastro 3a
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