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Educazione non violenta: quale coerenza tra Codice civile e Codice penale?

(26.4272)InterpellanzaDepositato
Svizzera28 set 2026
Profilo
Tipo
Interpellanza
Stato
Depositato
Parlamento
Svizzera
Numero
26.4272
Inizio
28 set 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20264272
Contributi(3)
  • Giorgio FonioAutoreAlleanza del Centro
  • Justiz- und PolizeidepartementDipartimento responsabile
  • NationalratConsiglio iniziale
Cronologia(1)
  • Depositato
Testi(2)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Educazione non violenta: quale coerenza tra Codice civile e Codice penale?
  • Testo depositatoTEXT

    A partire dal 1° luglio 2026 l’entrata in vigore dell’articolo 302 del Codice civile sancisce il principio dell’educazione non violenta, secondo il quale i figli hanno diritto a un'educazione senza punizioni corporali o trattamenti degradanti, definendo la violenza fisica e psicologica come inaccettabile in ambito educativo. Grazie a questa modifica, la Svizzera compie un importante passo avanti nella tutela dei minori e si conforma maggiormente alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.

    Da decenni la ricerca scientifica mostra chiaramente che la violenza subita durante l’infanzia è un fattore di rischio associato a gravi conseguenze psicologiche, sociali e sanitarie. Numerosi studi rivelano infatti una correlazione tra l’esposizione alla violenza durante l’infanzia e una maggiore incidenza di ansia, depressione, dipendenze, difficoltà relazionali e problemi di salute nel corso della vita. È altresì importante sottolineare che le conseguenze non riguardano unicamente il singolo individuo, ma si riflettono sull’intera collettività attraverso costi sanitari, sociali ed economici significativi.

    Il riconoscimento del diritto a un’educazione non violenta costituisce un importante passo avanti nella tutela dei minori. Tuttavia, un principio giuridico è pienamente efficace soltanto se trova adeguata coerenza nell’insieme dell’ordinamento. Se da un lato il diritto civile afferma espressamente l’inammissibilità della violenza in ambito educativo, dall’altro occorre interrogarsi sulla misura in cui tale principio trovi oggi un corrispondente riscontro nel diritto penale.

    Pertanto, si pongono al Consiglio Federale le domande seguenti:

    1. Ritiene che l’attuale diritto penale sia pienamente coerente con il principio, introdotto nel Codice civile, secondo cui i figli hanno diritto a un’educazione senza punizioni corporali né trattamenti degradanti?
    2. Qualora ritenga che tale coerenza sia già garantita (cfr. domanda 1), può indicare precisamente attraverso quali articoli del Codice penale il principio dell’educazione non violenta trovi oggi concreta tutela?
    3. Intende monitorare l’applicazione del nuovo art. 302 CC e, sulla base dei risultati ottenuti, valutare l’eventuale necessità di adeguamenti legislativi?
    4. Quali criteri utilizzerà per stabilire se il nuovo diritto del bambino a un’educazione non violenta trovi una tutela effettiva e sufficiente anche nella pratica?

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0