Aggiunta dell’art. 23a della Legge sull’utilizzazione delle acque (Introduzione del principio dell’utilizzo parzialmente vincolato dei proventi legati ai canoni d’acqua e istituzione di un fondo a favore dei Comuni periferici ticinesi ai quali la presenza degli impianti idroelettrici ha arrecato rispettivamente arreca pregiudizio)
(IE874)Gran Consiglio Ticino (TI)14 set 2026
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