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Limitare il diritto di domandare asilo

(26.1036)Interrogazione urgenteLiquidato
Svizzera14 set 2026
Profilo
Tipo
Interrogazione urgente
Stato
Liquidato
Parlamento
Svizzera
Numero
26.1036
Inizio
14 set 2026
Riferimenti e fonte
Fonte ufficiale
Profilo ufficiale
ID esterno
20261036
Contributi(3)
  • Hans-Peter PortmannAutorePLR.I Liberali Radicali
  • Justiz- und PolizeidepartementDipartimento responsabile
  • NationalratConsiglio iniziale
Cronologia(3)
  • Liquidato
  • Urgenza adotata
  • Depositato
Testi(3)
  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Limitare il diritto di domandare asilo
  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    1. No, il Consiglio federale non stabilisce priorità di questo tipo. La protezione della vita, dell’integrità fisica e della proprietà della popolazione costituisce un compito centrale dello Stato. Il Governo però rispetta pure le garanzie e gli obblighi costituzionali e internazionali, che comprendono in particolare il diritto, derivante dal principio di non respingimento (cfr. segnatamente art. 25 cpv. 2 e 3 della Costituzione federale [Cost.; RS 101]; art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [CEDU; RS 0.101]), secondo cui una domanda di protezione deve essere esaminata prima di un eventuale allontanamento. Il Consiglio federale ritiene che la sicurezza non si contrapponga al rispetto delle garanzie dello Stato di diritto. In caso di ingerenze nei diritti fondamentali occorre tuttavia osservare, oltre ai limiti posti dal diritto internazionale, anche quelli stabiliti dalla Costituzione (art. 36 Cost.: base legale, interesse pubblico preponderante, proporzionalità).

     

    2. La protezione della vita e dell’integrità fisica è sancita in diversi strumenti internazionali in materia di diritti umani, in particolare nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (Patto ONU II; RS 0.103.2) nonché nella CEDU. Queste garanzie valgono per tutte le persone soggette alla giurisdizione di uno Stato contraente. Le convenzioni internazionali obbligano inoltre gli Stati a garantire la sicurezza e l’ordine pubblici. La Svizzera si conforma a tali obblighi.

     

    3. Spetta ai competenti giudici valutare l’applicabilità della prassi Schubert nel caso concreto. Il Consiglio federale sottolinea che la Svizzera adempie i propri impegni internazionali. Il principio di non respingimento fa parte del diritto internazionale cogente e tutte le autorità devono rispettarlo sistematicamente. La prassi Schubert non è applicabile in caso di violazione del diritto internazionale cogente.

     

    4-8. È previsto che la procedura preliminare di determinazione della competenza proposta nel quadro della strategia in materia d’asilo 2027 sia svolta dal personale della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) nei centri federali. Nei casi in cui la SEM non svolge una procedura d’asilo per mancanza di competenza, la persona interessata deve essere allontanata dalla Svizzera se vi soggiorna illegalmente. Come finora, spetterà ai Cantoni eseguire gli allontanamenti. I lavori preparatori sono in corso e la necessaria revisione della legge sull’asilo dovrebbe essere posta in consultazione entro fine 2026. Pertanto, per il momento il Consiglio federale non si esprime più in dettaglio su questa procedura.

     

    Nell’ambito della strategia in materia d’asilo 2027 sono inoltre elaborate misure volte a prevenire la commissione di reati, in particolare misure coercitive di diritto degli stranieri.

     

    In Svizzera spetta anzitutto ai Cantoni ordinare un divieto di lasciare e di accedere ad aree determinate nonché perseguire i reati ed eseguire le pene e le misure.

  • Testo depositatoTEXT

    Il Gruppo liberale-radicale ha presentato una mozione intitolata «Limitare il diritto di domandare asilo», la quale chiede di istituire una base legale che permetta di sospendere temporaneamente il diritto di domandare asilo e di respingere alla frontiera determinati gruppi di persone che, per esperienza, risultano essere perlopiù rifugiati economici e presentano un elevato tasso di criminalità. Nel settembre 2026 il Consiglio nazionale si riunisce in una sessione straordinaria sul tema «UE e asilo». 

     

    In questo contesto, invito il Consiglio federale a rispondere alle seguenti domande urgenti:

     

    1. Il Consiglio federale attribuisce maggiore importanza al diritto di presentare una domanda d’asilo previsto in convenzioni internazionali che al diritto alla vita, all’integrità fisica e alla proprietà che la Costituzione garantisce alla popolazione svizzera?

    2. Dove figura, nelle convenzioni internazionali, il diritto alla protezione della vita, dell’integrità fisica e della proprietà per la popolazione del proprio Paese?

    3. Se il legislatore decidesse, in un progetto di legge soggetto a referendum, di permettere di sospendere temporaneamente il diritto di presentare una domanda d’asilo per determinati gruppi di persone, il Tribunale federale dovrebbe, a parere del Consiglio federale, applicare la «prassi Schubert» oppure sarebbe necessario sancire la «prassi Schubert» nella nostra Costituzione?

     

    Il Consiglio federale prevede di introdurre una procedura di accertamento preliminare in materia d’asilo. Al riguardo, invito il Consiglio federale a rispondere alle domande seguenti:

     

    4. In quali strutture del territorio nazionale si prevede di svolgere tali accertamenti?

    5. Quale autorità sarà chiamata a svolgere questi accertamenti e con quale personale formato?

    6. Durante questa procedura, i richiedenti l’asilo godranno di libertà di movimento?

    7. E come si garantirà che non commettano reati?

    8. Dove saranno trasferiti i richiedenti l’asilo cui sarà negato il diritto di presentare una domanda d’asilo?

     

    Grazie mille per la risposta a queste domande urgenti.

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0