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Adeguamento misurato ed economicamente sostenibile del diritto alle vacanze. Introdurre un minimo di cinque settimane

(26.4039)MozioneLa dichiarazione sull’intervento è disponibile
Svizzera19 giu 2026
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  • Risposta del CF / UfficioTEXT

    Il prolungamento della durata legale minima delle vacanze prevista nell’articolo 329a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) è stato chiesto a più riprese in passato. L’11 marzo 2012 l’iniziativa popolare «6 settimane di vacanza per tutti» è stata respinta dal 66,5 dei votanti e da tutti i Cantoni. Più di recente, il 15 marzo 2023, il Consiglio nazionale ha respinto l’iniziativa parlamentare Hurni 22.447 «Per una settimana supplementare di congedo incondizionata». Rilanciare un progetto su questo tema non appare dunque opportuno nemmeno sul piano della sua fattibilità politica.

     

    Il prolungamento della durata legale delle vacanze, che secondo il summenzionato articolo del CO ammonta ad almeno quattro settimane o, sino al compimento del 20° anno, ad almeno cinque settimane, è già attuato su base volontaria: secondo i dati dell’Ufficio federale di statistica (https://www.bfs.admin.ch/bfs/it/home/statistiche/lavoro-reddito/attivita-professionale-orario-lavoro/ore-lavoro/vacanze.html), nel 2025 i lavoratori a tempo pieno hanno avuto in diritto, per contratto, in media a 5,19 settimane di vacanza. Questa media varia a seconda della fascia di età. I lavoratori dai 20 ai 49 anni sono i meno avvantaggiati, con pur sempre 5,01 settimane. La media è di 5,45 settimane per i lavoratori dai 15 ai 19 anni e di 5,53 settimane per i salariati ultracinquantenni. Ad eccezione del settore agricolo e forestale, dove è pari a 4,4 settimane, la media supera le 5 settimane in tutti i settori economici.



    Il Consiglio federale propone di respingere la mozione.
  • MotivazioneTEXT

    Il diritto vigente fissa a quattro settimane il minimo legale delle vacanze per i lavoratori adulti. Questo standard è stato introdotto in un contesto economico e sociale diverso da quello attuale.

    Di fatto, molte aziende e vari contratti collettivi di lavoro prevedono già cinque settimane, o più, di vacanze. Questa prassi è ormai diffusa in numerosi settori e costituisce un atout per i datori di lavoro.

    Alcuni lavoratori continuano invece a sottostare al minimo legale di quattro settimane, il che crea disparità che non si basano necessariamente su differenze oggettive nel carico di lavoro o nella sua gravosità. Un adeguamento del minimo legale permetterebbe di armonizzare maggiormente le condizioni lavorative tenendo conto delle prassi già ampiamente diffuse.

    La Svizzera si trova ad affrontare una crescente penuria di manodopera qualificata in numerosi settori. In questo contesto, la qualità delle condizioni di lavoro è determinante per attirare, motivare e fidelizzare i collaboratori.

    L’introduzione di un minimo legale di cinque settimane non costituirebbe una rottura con le prassi esistenti, ma un adeguamento misurato del quadro giuridico alle realtà contemporanee del mercato del lavoro. Per tenere conto dei vincoli organizzativi ed economici, in particolare per le PMI, questa evoluzione andrà attuata in maniera progressiva e accompagnata da un termine di adeguamento appropriato.

    In conclusione, il passaggio a cinque settimane di vacanze rappresenta un’evoluzione equilibrata del diritto svizzero del lavoro. Soddisfa le legittime aspettative dei lavoratori rafforzando al contempo l’attrattiva delle imprese in un contesto di crescente concorrenza per i talenti. Questa misura s’inserisce in un approccio pragmatico volto ad adeguare il quadro legale alle attuali realtà economiche e sociali e a sostenere in maniera duratura la competitività della Svizzera.

  • Testo depositatoTEXT

    Il Consiglio federale è incaricato di proporre una modifica dell’articolo 329a del Codice delle obbligazioni volta a portare a cinque settimane la durata minima annuale delle vacanze per i lavoratori in Svizzera, e ad almeno sei settimane per i lavoratori fino ai 20 anni compiuti, prevedendo modalità di entrata in vigore progressive e adeguate alle realtà economiche delle imprese.

  • Titolo dell'oggettoTEXT
    Adeguamento misurato ed economicamente sostenibile del diritto alle vacanze. Introdurre un minimo di cinque settimane

Dati: OpenParlData · CC BY 4.0