Sconti per le comunità locali di energia elettrica. Sfruttare pienamente il quadro normativo
(26.3972)- Risposta del CF / Ufficio
Le norme concernenti le comunità locali di energia elettrica (CLE) sono state introdotte soltanto il 1° gennaio 2026. L’articolo 17e capoverso 3 della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl; RS 734.7) consente in linea di principio sconti fino a un massimo del 60 per cento. Inoltre, la stessa disposizione stabilisce che il Consiglio federale fissa l’ammontare dello sconto e che quest’ultimo è meno elevato se sono coinvolti più livelli di rete.
Nella definizione degli sconti di cui all’articolo 19h dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71) il Consiglio federale ha volutamente optato per sconti più bassi, considerato che in Svizzera non vi sono finora esperienze in materia di CLE e che i benefici economici a favore dei membri delle CLE sono a carico degli altri utenti della rete. Inoltre le CLE non sono di per sé considerate al servizio della rete, il che costituisce un ulteriore motivo per non applicare lo sconto pieno.
Il Consiglio federale non ritiene giustificato adeguare tale sconto a soli sei mesi dall’entrata in vigore delle disposizioni legali. Per valutare se sia necessario adeguare gli sconti, occorre dapprima monitorare l’evoluzione del mercato.
Il Consiglio federale propone di respingere la mozione. - Motivazione
Nel 2026 la Confederazione ha introdotto le «comunità locali di energia elettrica» (CLE). Di conseguenza, per la prima volta in Svizzera, l’energia elettrica prodotta in modo decentralizzato, sul territorio comunale, può essere fornita ai consumatori finali a prescindere dal monopolio del servizio universale. Tuttavia, a causa dell’interpretazione rigorosa del quadro normativo da parte del Consiglio federale, tale possibilità è stata finora attuata in misura limitata. L’articolo 17e capoverso 3 della legge sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) consente sconti fino al 60 per cento sulle tariffe di utilizzazione della rete per l’energia elettrica commercializzata in seno alla comunità. Tuttavia, in funzione del livello di rete utilizzato, il Consiglio federale ha limitato tali sconti soltanto al 40 e al 20 per cento. Ciò riduce notevolmente l’attrattiva delle CLE ed è in contrasto con l’esplicito obiettivo del Parlamento di promuoverne la diffusione.
Le CLE creano un importante incentivo a consumare localmente l’energia elettrica prodotta in loco, contribuendo così a ridurre il carico sulla rete rispetto al caso in cui l’energia elettrica provenga da grandi impianti di produzione centralizzati e sia distribuita ai consumatori finali attraverso tutti i livelli della rete. Le CLE forniscono pertanto un importante contributo all’utilizzazione diretta dell’energia elettrica prodotta localmente da fonti rinnovabili e al coordinamento tra consumo locale e produzione mediante batterie e sistemi di gestione dell’energia. Affinché le CLE possano sviluppare appieno i propri vantaggi, il quadro normativo previsto in materia di sconti sulle tariffe per l’utilizzazione della rete deve essere sfruttato integralmente.
- Testo depositato
Il Consiglio federale è incaricato di adeguare l’articolo 19h capoversi 1 e 3 dell’ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) come segue:
1Lo sconto sulla tariffa per l’utilizzazione della rete a cui i partecipanti alla comunità hanno diritto per il prelievo dell’elettricità da essi stessi prodotta (art. 17e cpv. 3 LAEl) ammonta al 60
40per cento della loro tariffa per l’utilizzazione della rete secondo l’articolo 18 capoverso 3.3 Se per ragioni legate alla topologia della rete e alla situazione degli allacciamenti dei diversi partecipanti, l’elettricità autoprodotta nella comunità non può essere trasportata da ogni impianto di produzione a un qualsiasi consumatore finale della comunità senza trasformare la tensione, lo sconto per tutti i consumatori finali della comunità è ridotto al 40
20per cento. - Titolo dell'oggettoSconti per le comunità locali di energia elettrica. Sfruttare pienamente il quadro normativo
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